Personale

Concorsi pubblici illegittimi senza la procedura di mobilità contestuale

Secondo il Tar Campania, un lungo intervallo di tempo non assicura la necessaria sequenza dei due procedimenti

di Aldo Milone

Con la sentenza n. 2818/2020, il Tar della Campania ha affermato un rilevante principio di diritto in materia di esercizio della discrezionalità amministrativa sui concorsi pubblici, e in particolare in tema procedure di mobilità e concorsuali.

La fattispecie
Il giudizio è stato instaurato a seguito di un ricorso per l'annullamento di un bando di concorso indetto da un Comune per violazione della normativa sulla procedura di mobilità da indire preventivamente. In particolare, il ricorrente, dipendente di altro ente municipale e interessato al trasferimento presso quel Comune mediante mobilità volontaria nello stesso profilo professionale bandito, ha censurato di inefficacia il procedimento di mobilità espletato oltre tre anni prima.

Normativa di riferimento
La disposizione che assume rilievo è l'articolo 30 del Testo unico sul pubblico impiego, approvato con Dlgs n. 165/2001. Più in dettaglio, in base al comma 2-bis, le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, «prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio».
La norma esplicita il favor legislativo per le procedure di mobilità del personale di altre amministrazioni, rispetto alle selezioni concorsuali (nonché allo scorrimento delle graduatorie selettive già pubblicate), in ossequio a evidenti parametri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Contestualità delle procedure
I magistrati partenopei hanno affermato il principio di diritto secondo cui la norma in esame presuppone la necessaria contestualità delle due procedure di mobilità e di indizione di un nuovo concorso. Il requisito temporale ben risponde alla ratio di promuovere l'utilizzazione di personale con esperienza acquisita nell'esercizio dei compiti propri del posto da ricoprire, per aver già svolto la specifica funzione per un certo lasso di tempo, con conseguente risparmio anche di spesa conseguente alla migliore allocazione sul territorio dei pubblici dipendenti. Si garantisce, così, nell'ambito del piano triennale del fabbisogno di personale, l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso l'attuazione coordinata dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. In questa prospettiva, allora, secondo il Collegio campano, c'è una violazione della regola di propedeuticità qualora intercorra un lungo intervallo di tempo tra l'indizione delle due procedure. Invero, un anomalo scostamento cronologico, che – come in specie – colloca dette procedure al di fuori della cornice di efficacia dell'iniziale piano triennale di fabbisogno del personale, non assicura la necessaria attualità nella sequenza dei due procedimenti mobilità-concorso.
Pertanto, a seguito dell'approvazione di una nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale, in assenza del rinnovamento del processo di mobilità, il bando di concorso è illegittimo.

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