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Concorsi, la scadenza delle graduatorie non blocca l’assunzione

Le procedure avviate possono essere concluse anche dopo il termine

di Arturo Bianco

Le amministrazioni possono utilizzare le graduatorie di altri enti a condizione che all’atto in cui avviano la procedura le stesse non siano scadute. Di conseguenza, la scadenza di una graduatoria intervenuta dopo l’avvio della procedura e prima dell’assunzione non ne inibisce l’utilizzo. È questa l’indicazione che si fa strada tra la giurisprudenza amministrativa, come dimostrato dalle sentenze della quinta sezione dei Tar della Campania n. 1506/2021 e della Calabria, sede di Reggio Calabria n. 65/2021. Si deve aggiungere che le stesse indicazioni possono essere fornite nel caso di utilizzo delle proprie graduatorie.

Viene detto espressamente che ciò che conta è che la graduatoria sia valida al momento in cui la procedura di assunzione è stata avviata dal Comune e al momento in cui l’ente che aveva indetto il concorso ha dato il suo assenso all’utilizzo ovvero, per come indicato nella sentenza della magistratura calabrese, nel momento in cui viene sottoscritta la convenzione per l’utilizzo della graduatoria tra la Pa che ha indetto il concorso e quella che chiede di utilizzarla. Lo stesso svolgimento di un eventuale colloquio da parte dell’ente che intende assumere non incide sulla validità della graduatoria. Il fatto che successivamente la graduatoria sia scaduta non determina conseguenze sulla procedura. In questo modo, infatti, gli eventuali ritardi accumulati dall’ente produrrebbero conseguenze negative per coloro che aspirano all’assunzione.

Un’altra importante indicazione fornita dai giudici calabresi riguarda il parere che il ministero dell’Interno, Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel) deve dare preventivamente sulle assunzioni degli enti locali dissestati, strutturalmente deficitari e in predissesto; questo parere non incide sulla validità della graduatoria. Il che si traduce sul terreno operativo nella conseguenza che l’eventuale scadenza della validità della graduatoria nel periodo in cui il comitato si esprime non ne determina come conseguenza il divieto di utilizzo. Il parere deve essere inteso solamente come una condizione per poter dare corso all’assunzione.

Attualmente, sulla base delle previsioni dettate dalla legge n. 147/2019, le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili per i tre anni successivi all’approvazione, per cui nel corso del 2021 arrivano a scadenza quelle approvate nel 2018. Quelle approvate dal 2012 al 2017 sono scadute il 30 settembre del 2020 (e su queste si sono appuntati i contenziosi) e quelle approvate dal 1° gennaio del 2020 valgono due anni. Per il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna, delibera n. 85/2020, per gli enti locali la validità continua a essere triennale, non essendo stata espressamente modificata la relativa disposizione contenuta nel Dlgs n. 267/2000, ma solo quella di carattere generale dettata per tutte le Pa dal Dlgs n. 165/2001.

Si deve infine evidenziare che la sentenza del Tar napoletano scioglie i dubbi se la competenza a esaminare questi contenziosi appartenga o meno al giudice amministrativo o al giudice ordinario, dubbio quanto mai legittimo visto che il primo è competente in questa materia solamente per i concorsi. Viene detto che, se oggetto della richiesta del ricorrente è non l’assunzione, ma l’annullamento dell’atto amministrativo con cui è stata disposta la non utilizzabilità della graduatoria per sopravvenuta scadenza dei termini, il contezioso deve essere esaminato dal giudice amministrativo: siamo infatti in presenza di un interesse legittimo.

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