Personale

Concorsi, se la casella di Pec è piena va accettata anche la domanda fuori termine

La defaillance organizzativa non può certo ricadere sul candidato

di Pietro Alessio Palumbo

Se sotto scadenza del bando le domande di concorso «intasano» la casella di Pec dedicata dell'ente, la defaillance organizzativa non può certo ricadere sul malcapitato (aspirante) candidato. E in tal caso a nulla serve pubblicare sul sito una Pec alternativa visto che il termine ultimo di inoltro è imminente. Peraltro non si può pretendere che il candidato debba continuativamente connettersi con il sito dell'ente confidando in una eventuale soluzione dell'increscioso blocco informatico. In altre parole, ha messo in evidenza il Tar del Lazio con la sentenza n. 12002/2020, per permettere a tutti gli interessati di partecipare, senza intoppi telematici, al pubblico concorso è specifico compito dell'Amministrazione procedere al periodico svuotamento della casella destinata a ricevere le domande. Se invece l'Amministrazione non si attiva in proposito, o comunque indugia, sicuramente non può escludere dalla competizione il candidato che diligentemente dimostri di aver spedito nei termini previsti la domanda; a nulla valendo - si badi - una eventuale «mancata ricezione» da parte dell'ente.

Vale sempre la data di spedizione non quella di ricezione
Le domande di partecipazione a un concorso per il pubblico impiego devono intendersi regolarmente inoltrate nel momento in cui il richiedente ha spedito la richiesta di partecipazione osservandone le prescritte formalità, e non nel momento in cui l'amministrazione che ha indetto il concorso abbia (anche) ricevuto (o meglio, «potuto ricevere») la domanda stessa. Questa conclusione è ricavabile non solo dal regolamento generale sull'accesso al pubblico impiego che già enfatizza la «data di spedizione» quale momento da prendere in considerazione al fine di vagliare la tempestività della domanda, ma anche dalla disciplina in materia di notifica degli atti giudiziari le cui linee guida sono universalmente estese a tutte le comunicazioni tra cittadini e pubblica amministrazione.

Nessuna responsabilità per il candidato fuori termine: va ammesso
In questa ottica risulta irragionevole ricollegare un effetto di esclusione dal concorso al ritardo nel compimento di una determinata attività, riferibile non al richiedente ossia colui che inoltra la domanda di partecipazione, ma a soggetti diversi da esso ossia paradossalmente alla stessa Pa che ha bandito la selezione. Si tratta a ben vedere di un fattore di possibilità del tutto estranee alla sfera di disponibilità del cittadino comune. In altre parole una volta che l'interessato abbia efficacemente posto in essere tutte le attività a lui direttamente imposte dal bando e dalla legge, quali il tempestivo inoltro della domanda entro la data di scadenza del bando e l'utilizzo esclusivo dello strumento Pec, nessun profilo di responsabilità né tantomeno alcun effetto di esclusione dalla competizione gli può essere addebitato. È quindi irragionevole e per ciò stesso illegittima, una eventuale disposizione a bando di concorso con cui si stabilisca che la domanda debba pervenire via pec alla Pa entro un dato termine con l'ulteriore e «sproporzionato» onere di attestarne anche la consegna «effettiva».

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