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Concorsi, se la graduatoria è provvisoria il ricorso è inammissibile

Secondo il Tar Catania manca lo stesso interesse del candidato al buon esito della procedura

di Pietro Alessio Palumbo

Il ricorso al Tar contro la graduatoria "provvisoria" di un concorso pubblico è inammissibile. Manca lo stesso interesse del candidato al buon esito del ricorso poiché non è affatto scontato che la graduatoria rimanga la stessa dopo le verifiche interne e l'approvazione definitiva degli atti della selezione. Con la sentenza n. 1400/2021, il Tar Catania ha chiarito che le eventuali contestazioni dei concorrenti avverso lo svolgimento e l'esito delle procedure selettive possono essere indirizzate solo contro il provvedimento di approvazione "definitivo" della graduatoria. Provvedimento costitutivo di amministrazione attiva che ha carattere conclusivo del procedimento di concorso e da cui può dipendere la concreta delusione delle aspettative di successo del candidato interessato. In altri termini l'impugnazione della graduatoria provvisoria, in considerazione della natura endoprocedimentale degli atti che precedono la graduatoria definitiva, è insuscettibile di valutazione da parte del giudice amministrativo per il semplice fatto che l'amministrazione non ancora ha esercitato il suo controllo finale degli atti concorsuali. E in ipotesi se riscontra anomalie o errori l'Amministrazione non può certo approvare gli atti in questione.

La graduatoria provvisoria
Ferme le responsabilità connesse all'adozione di un provvedimento illegittimo, quest'ultimo, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, può essere annullato d'ufficio entro un termine ragionevole dall'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Ma a ben vedere la graduatoria provvisoria di un concorso è un atto infraprocedimentale, come tale ancora suscettibile di rettifica e di modifica senza che l'amministrazione neppure debba esercitare il suddetto potere di annullamento in autotutela. Peraltro una ipotetica rettifica della graduatoria provvisoria di un concorso non comporta il definitivo consolidamento delle posizioni giuridiche degli altri candidati graduati. Anzi neppure necessita la previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai candidati diversi da quelli interessati alla modifica. Candidati che invece ben potranno contestare la graduatoria definitiva o anche la rettifica se successiva, deducendo l'illegittimità del punteggio attribuito al controinteressato.

L'approvazione definitiva degli atti
L'approvazione della graduatoria di merito definitiva del concorso indetto per la copertura di posti di pubblico impiego e la successiva nomina dei vincitori non sono atti meramente esecutivi della precedente graduatoria di merito provvisoria; sono atti dotati di potenziale e autonoma capacità lesiva degli interessi di un candidato sottovalutato rispetto ad altri concorrenti. Si tratta dell'espressione di un nuovo e "indipendente" potere di provvedere della Pa rispetto a quello esercitato in precedenza, con conseguente possibilità per il candidato in questione – se interessato - di impugnarli nei termini previsti.

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