Personale

Concorsi, via libera al soccorso istruttorio se il titolo mancante è presupposto di quelli allegati

Qualora dalla documentazione presentata dal concorrente residuino margini di incertezza facilmente superabili

di Pietro Alessio Palumbo

Sebbene debba essere considerato che il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è fortemente limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, secondo la sentenza del Tar Lazio n. 14797/2022, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del cosiddetto soccorso istruttorio è necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali. Cosa accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente superabile con la collaborazione dell'Amministrazione. A ben vedere il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della Pa.

Il soccorso istruttorio ha la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti. I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio vanno tenuti distinti da quelli nei quali non si tratta di documentazione irregolare o carente, bensì di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla Pa. Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l'intervento della amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire a un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio. Invece se il candidato ha allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta, il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal concorrente residuino margini di incertezza facilmente superabili; rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Nella vicenda se da un lato la candidata aveva omesso di dichiarare in sede di domanda di partecipazione il possesso del requisito dell'inserimento in una graduatoria già utilizzata; dall'altro lato la stessa ricorrente aveva dichiarato, tuttavia, di avere altri titoli professionali e di servizio che a ben vedere presupponevano il possesso del requisito non espressamente dichiarato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©