Personale

Concorso, la falsa attestazione dei requisiti rende l'assunzione nulla dall'inizio

Ogni beneficio è azzerato, con l'unica eccezione degli stipendi già percepiti

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di Pietro Alessio Palumbo

La dichiarazione mendace del candidato al concorso poi risultato vincitore e successivamente assunto ne fa decadere tutti i benefici attuali e futuri. Nessun vantaggio è escluso fatta unica eccezione per gli stipendi «in ogni caso» già percepiti. In altre parole l'assunzione è priva di effetti fin dall'origine tranne per quanto gli è stato retribuito per aver «comunque» prestato servizio allo Stato e alla collettività, ancorché - si badi - illegittimamente. Con l'ordinanza 22673/2020 la Corte di cassazione ha precisato che non serve a sanare l'originaria mancanza il fatto che il dipendente abbia, prima dell'effettiva assunzione, conseguito il titolo falsamente dichiarato in domanda. Anzi, il servizio prestato non varrà nemmeno come punteggio utile per l'eventuale ulteriore partecipazione a una successiva procedura concorsuale. Per i giudici di legittimità non c'è dubbio: ciò che è nullo non produce alcun effetto, di nessun tipo, neppure «per sanatoria».

L'assenza del vincolo contrattuale
L'atto con il quale l'amministrazione ha revocato l'incarico a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o dell'inosservanza dell'ordine di graduatoria equivale alla condotta del contraente che non ha osservato il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da «inesistenza», trattandosi di far valere l'assenza stessa di un vincolo contrattuale. Ciò vale a dire che la decadenza in questi casi va apprezzata semplicemente in termini di rifiuto dell'amministrazione di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro a causa della nullità del contratto per violazione di normativa inderogabile.

L'irripetibilità delle retribuzioni
Il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dalla disciplina civilistica, applicabile anche alle Pa. Pertanto ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, non si può tenere conto del servizio ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in quel caso la regola generale, secondo cui ciò che è nullo per questo stesso motivo non può mettere in moto alcuna conseguenza.

La dichiarazione mendace
La normativa che disciplina le dichiarazioni sostitutive stabilisce che la non veridicità del contenuto comporta la decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della esposizione non veritiera. Questa regola opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio.

La decadenza da «tutti» i benefici
Sul piano contrattuale la decadenza dai benefici si risolve in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso. La regola posta dal testo unico del pubblico impiego che impone alle pubbliche amministrazioni l'individuazione del dipendente nel rispetto delle procedure concorsuali si riflette sulla validità del contratto di lavoro, perché precisa un requisito che deve sussistere da principio in capo al candidato. A ben vedere se si consentisse lo svolgimento del rapporto con un soggetto privo di requisiti, si finirebbe per porre nel nulla una normativa posta a tutela dell'interesse pubblico alla cui realizzazione, secondo i cardini costituzionali, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici.

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