Urbanistica

Condizioni difficili per la proroga ai rogiti del sismabonus acquisti

Risulterebbero escluse anche le unità inserite provvisoriamente in categoria F/3 ma in precedenza già accatastate in altra categoria

di Giorgio Gavelli

La conversione in legge del Dl 36/2022 contenente le ulteriori misure attuative del Pnrr ha previsto una proroga condizionata al 31 dicembre della detrazione 110% (si veda anche il servizio a pagina 7) nell'ipotesi di cui al comma 1-septies del Dl 63/2013 (cosiddetto «sismabonus acquisti»), di cui, tuttavia, ben pochi contribuenti potranno, di fatto, fruire. Il comma 4-ter dell'articolo 18 del Dl 36 aggiunge infatti un periodo al comma 4 dell'articolo 119 del Dl 34/2020, stabilendo che «per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022».

La norma introduce quindi una serie di condizioni necessarie all'ottenimento della proroga rispetto all'ordinario termine di scadenza dell'agevolazione del 30 giugno e lo fa con una legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno, ossia il giorno prima di tale scadenza. Per poter rogitare entro il più ampio termine del 31 dicembre il contribuente e la società immobiliare venditrice avrebbero dovuto, entro lo scorso 30 giugno:O sottoscrivere e registrare il contratto preliminare di vendita dell'immobile;O maturare il credito d'imposta esclusivamente tramite il meccanismo dello "sconto in fattura" (inspiegabilmente non è ammesso il pagamento dei relativi importi);O ottenere la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico con l'asseverazione del raggiungimento della riduzione di rischio sismico;O effettuare l'accatastamento definitivo dell'immobile o (quanto meno e più frequentemente) quello provvisorio in categoria F/4 ("unità in corso di definizione", si veda l'approfondimento qui a fianco).

Peraltro la disposizione non pare estendersi (come invece l'Agenzia ha riconosciuto in linea generale per i bonus nella Circolare n. 23/E/2022) alle unità accatastate provvisoriamente in categoria F/3 ma in precedenza già accatastate in altra categoria.Troppe prescrizioni e troppo tardive per poter interessare un elevato numero di situazioni. Ricordiamo che con risposta al question time prot. n. 5-07471 del 9 febbraio scorso in commissione Finanze alla Camera, il ministero dell'Economia, sentita l'Agenzia, aveva negato l'interpretazione di una possibile scadenza del sismabonus acquisti in versione "superbonus" oltre il 30 giugno 2022 (da intendersi come data entro cui procedere al rogito notarile) poiché, nel caso di specie, non si applicano né le regole per gli interventi diretti sulle "unifamiliari" (comma 8-bis dell'articolo 119) né i più ampi termini per gli interventi condominiali o dell'unico proprietario sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari.

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