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Condomini, limiti di spesa per singola unità immobiliare

Condominio di dimensioni 70x25 metri su 3 livelli con giunto tecnico al 35° metro. Metà edificio, ovvero 35x25 m su tutti e 3 i livelli, di proprietà di 2 soli condòmini (gli unici a voler intervenire con un adeguamento sismico ed energetico). Il quesito: possono i 2 condòmini intervenire sismicamente ed energeticamente sulla loro metà (composta da n°18 unità immobiliari)? Qual è l'importo massimo detraibile per gli interventi previsti di adeguamento sismico, isolamento termico, sostituzione impianti e solare fotovoltaico?

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La domanda


Condominio di dimensioni 70x25 metri su 3 livelli con giunto tecnico al 35° metro. Metà edificio, ovvero 35x25 m su tutti e 3 i livelli, di proprietà di 2 soli condòmini (gli unici a voler intervenire con un adeguamento sismico ed energetico).
Il quesito: possono i 2 condòmini intervenire sismicamente ed energeticamente sulla loro metà (composta da n°18 unità immobiliari)? Qual è l'importo massimo detraibile per gli interventi previsti di adeguamento sismico, isolamento termico, sostituzione impianti e solare fotovoltaico?

La legge 77/2020 in sede di conversione del Decreto Rilancio, nel mantenere le tre tipologie di interventi cd. "trainanti" (isolamento termico, sostituzione impianti di climatizzazione, interventi antisismici) ha precisato i tetti di spesa su cui calcolare la detrazione, prevedendo -per gli interventi eseguiti su edifici composti da più di 8 unità immobiliari- i seguenti limiti (sempre moltiplicati per il numero delle unità immobiliari): euro 30.000 per l'efficientamento energetico; euro 15.000 per la sostituzione di impianti con impianti centralizzati. In caso di intervento combinato di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, l'importo massimo su cui calcolare la detrazione su singola unità immobiliare sale a 136.000 euro.
In sede di conversione sono rimaste invariate le disposizioni in favore degli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica con un tetto di spesa massimo di 48.000 euro, con l'ulteriore limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale (per le installazioni eseguite congiuntamente alla realizzazione del cappotto, sostituzione caldaia o interventi antisismici); limite ridotto a 1.600 euro per ogni kW nel caso di installazione eseguita nel corso di ordinari interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica e nuove costruzioni. La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, sempre entro il tetto massimo di 48.000 euro con lo specifico limite di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo (cfr. commi 5 e 6, art. 119 d.l. 34/2020 conv. l. 77/2020). Fabrizio Luches

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