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Conferenza di servizi, il Consiglio di Stato spiega il «rappresentante unico» dopo la riforma Madia

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di Alessandro Arona

Il rappresentante unico delle amministrazioni statali nella Conferenza di servizi simultanea e sincrona deve raccogliere le posizioni delle diverse Pa nazionali rappresentate, posizioni di cui deve fare sintesi. Se nel corso della conferenza emergono elementi nuovi, tali da cambiare "la carte in tavola", il rappresentante unico può chiedere un rinvio della discussione per ri-consutarle velocemente.
E poi: gli enti pubblici non economici devono partecipare autonomamente, non "assorbiti" dal rappresentante unico, così come deve essere chiaro che l'amministrazione procedente ha un ruolo diverso da quelle che danno pareri, nulla osta, etc., dunque in caso di conferenza statale il rappresentante unico non assorbe la Pa che organizza la conferenza.

Il Consiglio di Stato, in funzione di organo consultivo dello Stato e in risposta a un quesito inviato dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, chiarisce e spiega il ruolo del "rappresentante unico" statale nella conferenza di servizi, come modificata dal Dlgs Madia 30 giugno 2016. n. 127.

IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Vediamo in sintesi, senza seguire in modo pedissequo l'ordine dei quesiti di Palazzo Chigi-

LA NORMA
«Una delle novità più importanti - osserva il Consiglio di Stato - della recente (ennesima) riforma dell'istituto della conferenza dei servizi è certamente quella che consente all'Amministrazione procedente (per alcuni "il decisore"), in caso di conferenza decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona (che trova luogo, si ricorda, quando la particolare complessità della determinazione da assumere rende inadeguata la conferenza in forma semplificata con modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis), ove alla conferenza
partecipino anche amministrazioni non statali, di raffrontarsi, quando ha a che fare con lo Stato, con un unico rappresentante delle Amministrazioni statali, sia a livello centrale, sia a livello periferico (in quest'ultimo caso il soggetto è indicato dal Prefetto)».

Questa la norma, l'articolo 14-ter, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (modificato dal dlgs 126/2016):
«4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma».

LA FUNZIONE DEL RAPPRESENTANTE UNICO
La previsione dell'unico rappresentante dell'interesse statale «rappresenta senza dubbio - secondo il Consiglio di Stato (CdS) - uno strumento significativo di semplificazione e soprattutto di concentrazione, nonché, per certi versi, di diversificazione tra la valutazione complessiva dell'interesse pubblico che fa lo Stato rispetto a quella propria degli altri enti pubblici».
Il CdS spiega che il rappresentante unico (RU) «deve prendere conoscenza del punto di vista delle amministrazioni che rappresenta e farsene portavoce nel corso della conferenza», «deve ritenersi tenuto a sentire, in sede preparatoria e non necessariamente con i crismi della formalità, le amministrazioni in questione prima che la conferenza si svolga, anche al fine di stabilire i margini operativi del suo agire».
Il CdS aggiunge che il RU «deve fare efficacie sintesi degli interessi dello Stato» coinvolti, e comunque deve godere di un certo margine di flessibilità in sede di conferenza.

CAMBIARE PARERE?
In relazione al quesito numero 4 (dopo il parere il RU può modificarlo?), il CdS ritiene che la posizione del rappresentante unico possa essere cambiata solo in relazione a elementi nuovi emersi da altri soggetti partecipanti durante la conferenza, e comunque si possa fare solo quando non sia stata ancora adottata la determinazione motivata finale.
Come si diceva prima, durante la conferenza può anche emergere la necessità di chiedere una sospensione e ri-consultare le Pa statali rappresentate, e comunque ll'unico atto di assenso giuridicamente rilevante è quello che risulta dal verbale conclusivo della CdServizi.

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
In relazione al quesito numero 1 (cosa si deve intendere per "amministrazioni statali"), il CdStato spiega che gli enti pubblici non economici nazionali devono godere di rappresentanza autonoma nelle conferenze di servizi. Sia perché curano interessi pubblici specifici, che spesso differiscono da quelli di interesse generale, sia perché sono enti vigilati dai ministeri, dunque non si può rappresentare contemporaneamente il vigilante e il vigilato.
Stiamo parlando di enti come Inps, Inail, Ice, ordini professionali, enti parco, etc...

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
In relazione al secondo quesito, il CdStato spiega che la Pa procedente, o ente decisore, l'organo statale che organizza e gestisce la conferenza (ad esempio il Ministero delle Infrastrutture nel caso delle opere di trasporto), svolge un ruolo specifico, quello non solo di organizzare ma anche di concludere la conferenza, facendo sintesi delle posizioni prevalenti espresse. Dunque è un ruolo distinto da quello delle altre amministrazioni pubbliche che partecipano, e che esprimono pareri, nulla osta, autorizzazioni (comunque denominate); e dunque è un ruolo che va tenuto distinto da quello di rappresentante unico delle amministrazioni statali.

IL RUOLO DI ISPRA
Il terzo quesito della Presidenza è molto specifico, circa il ruolo di Ispra (ministero Ambiente). Ebbene, si chiarisce che il termine indicato nella legge (art. 29-quater Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, Codice Ambiente), che parla di "proposta" di Ispra per la conferenza di servizi, si deve senza dubbio intendere nel senso di "parere" in conferenza di servizi, dunque Ispra, in quanto ente pubblico non economico statale, partecipa in modo autonomo alla CdServizi per il rilascio dell'AIA, distinto dalla Pa procedente e dal rappresentante unico statale.

Il parere del Consiglio di Stato sulla Conferenza di servizi

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