Personale

Conferire l'incarico all'ex coniuge è in conflitto d'interessi

Neppure rileva la natura gratuita dell'incarico o la brevità

di Pietro Alessio Palumbo

Il principio di imparzialità deve permeare l'attività amministrativa in ogni suo svolgimento. Ciò comporta il divieto di qualsiasi forma di favoritismo e l'obbligo di astenersi dal partecipare a quegli atti in cui il dipendente abbia, direttamente o per interposta persona, un interesse. Ecco perché la legge anticorruzione del 2012 ha precisato che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni, atti, devono astenersi in ogni caso di conflitto di interessi; anche se solo potenziale. Su queste basi il Consiglio di Stato (sentenza n. 7628/2021) ha chiarito che lo status di coniugi ancorché separati da molto tempo (nella vicenda ben 14 anni) comporta la persistenza di un rapporto di frequentazione per l'esercizio della responsabilità genitoriale che rende abusivo il conferimento di un incarico fiduciario al proprio "ex". Neppure rileva la natura gratuita dell'incarico o la brevità dello stesso poiché da un matrimonio da cui sono nati figli perdurano obblighi congiunti in capo ai due vecchi compagni quantomeno sotto il profilo economico.

La nozione di conflitto di interessi riguarda la tensione del dipendente verso un obiettivo che soddisfi un suo desiderio. La nozione non si riferisce pertanto a comportamenti ma a stati della persona. Tale regola è espressione del principio costituzionale di neutralità dell'azione pubblica il quale impone che le scelte adottate dall'organo debbano essere compiute nel rispetto di effettiva «equidistanza» da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico. Dal lato dei cittadini l'interesse è sostanziale perché garantisce la giustizia attraverso la uguaglianza delle posizioni, la parità di trattamento, e la tutela della concorrenza. Dal lato della Pa, oltre ai casi penalmente rilevanti, il tornaconto è anche l'immagine concreta di un potere pubblico al di sopra delle parti.

L'obbligo di astensione figura tra i doveri che il codice di comportamento pone a carico dei dipendenti; la violazione, ferme le ipotesi di responsabilità civile, penale e amministrativa, è fonte di responsabilità disciplinare. In particolare il dipendente deve astenersi da attività che possano coinvolgere interessi non solo propri ma anche del coniuge o di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; riconoscendosi valore a quelle situazioni suscettibili - anche solo in potenza - di influenzare il procedimento burocratico. L'area applicativa dei richiamati principi va ricondotta alle scelte discrezionali che implicano valutazioni soggettive che ben possono, anche solo in astratto, essere condizionate.

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