Personale

Decreto fiscale, tornano i congedi parentali Covid fino a fine anno

Retribuiti al 50%, per i genitori di figli minori di 14 anni in Dad, ammalati di Covid oppure in quarantena

di Consuelo Ziggiotto

Rientrano in scena in congedi parentali straordinari, retribuiti al 50%, per i genitori di figli conviventi minori di anni quattordici in Dad, ammalati di Covid oppure ordinati in quarantena dal Dipartimento di prevenzione della Asl competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il congedo retribuito, come nelle precedenti occasioni in cui è stato disciplinato, è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, dela legge 104/1992) a prescindere dall'età del figlio e anche nelle ipotesi in cui il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. La disposizione è contenuta nel decreto fiscale (articolo 10) e copre il periodo che va dall'inizio dell'anno scolastico fino a al 31 dicembre prossimo.

Rimane la possibilità di trasformare gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del Dlgs 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico e fino alla data di entrata in vigore del decreto, nei congedi straordinari, questo evidentemente su richiesta del lavoratore dipendente.

È confermata la fruizione giornaliera e quella oraria dei congedi, così come l'alternatività tra i genitori nella fruizione, e ancora, l'impossibilità di un genitore di godere del congedo qualora l'altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro a meno che non sia genitore di altri figli minori avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

Restano non retribuiti nel caso in cui siano goduti da genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni. Il diritto è all'astensione dal lavoro senza retribuzione per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dall'attività didattica o educativa in presenza, della malattia o della quarantena ordinata al figlio dal Dipartimento di prevenzione.

Durante il periodo di astensione senza retribuzione non c'è copertura previdenziale, vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.Sparito invece ogni riferimento del diritto a godere del congedo subordinato all'impossibilità di svolgere prestazione in modalità agile da parte del lavoratore genitore, a conferma che il lavoro agile emergenziale è uscito di scena.

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