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Congedo Covid per i genitori prorogato a fine agosto e fruibile a ore

La modifica arriva dalla conversione in legge del decreto legge Rilancio

di Davide d'Alfonso e Consuelo Ziggiotto

Ancora prorogato, stavolta fino al 31 agosto, lo specifico congedo per i genitori istituito dall'articolo 23 del decreto Cura Italia e poi esteso dal decreto legge 34/2020 a 30 giorni fruibili alternativamente dai genitori nel periodo di emergenza da Covid-19.

La legge di conversione del decreto Rilancio modifica radicalmente l'articolo 72: non solo i congedi, complessivamente confermati nel limite quantitativo di 30 giorni, possono essere fruiti, evidentemente per chi non abbia già esaurito l'ammontare disponibile, per un ulteriore mese; ma essi, al netto di quelli già goduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, divengono frazionabili a ore.

Questa è certamente la novità di maggiore rilievo.

Come noto, nelle scorse settimane si era dibattuto sulla possibile estensione anche ai dipendenti pubblici del termine del 31 luglio, a causa dell'intervento, operato dal legislatore con il Dl Rilancio, sul solo articolo 23 del Cura Italia, che si rivolge ai lavoratori privati.

Solo di riflesso, infatti, il congedo in parola riguarda i pubblici, per effetto del successivo articolo 25 del Dl 18/2020, ancorato tutt'oggi al termine di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'allineamento dei due termini si è realizzato nell'ambito Dpcm 14 luglio 2020 che ha prorogato le misure di sospensione dei servizi educativi fino al 31 luglio.

E di nuovo, si manifesta l'ombra di un mancato coordinamento tra le disposizioni in relazione al termine di fruibilità dei congedi menzionati.

Una risposta offerta dal ministero del Lavoro, attraverso una Faq pubblicata sul sito istituzionale, era giunta a chiarire che il termine di cui sopra andava applicato anche ai lavoratori della Pa, quando esso era però riferito al 31 luglio.

Oggi la vicenda assume nuovamente grande interesse.

Se da un lato sembra ragionevole, come nel caso precedente e alla luce del chiarimento ministeriale, che pure ai pubblici dipendenti sia da attribuire la facoltà di utilizzo del congedo fino al 31 agosto, dall'altro parrebbe coerente che anche la modifica qualitativa apportata al congedo sia loro estesa, assumendo a riferimento la novella normativa nel suo complesso.

Anche ai dipendenti della pubblica amministrazione, in questo caso, dovrebbe essere consentito fruire i congedi residui alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Rilancio, in «forma oraria».

Tutto ciò, per il pubblico impiego, va letto alla luce di quanto ancora recentemente ribadito dall'Inps con la circolare n. 81 dell'8 luglio scorso, nella quale l'istituto sottolinea nuovamente che le modalità di fruizione del congedo da parte dei dipendenti pubblici sono individuate dall'amministrazione di appartenenza, come da lettera dell'articolo 25 su richiamato. In questo caso occorre, però, stabilire come vada quantificata.

Se valesse l'analogia dell'istituto in esame con il congedo parentale, invero più volte tracciata dall'Inps nelle sue circolari esplicative, dovremmo ritenere che, secondo le disposizioni dell'articolo 32, comma 1-ter, del Dlgs 151/2001, in assenza di diversa regolazione contrattuale (che nel Comparto delle Funzioni Locali in effetti non si rinviene) la fruizione oraria «è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale».

Se invece l'analogia non fosse apprezzabile occorrerebbe quantificare un monte ore corrispondente ai giorni di congedo ancora da fruire, operazione rispetto alla quale non esiste alcuna istruzione operativa.

Sul punto occorre il soccorso chiarificatore del Dipartimento della Funzione pubblica.

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