Personale

Congedo parentale più ricco, 9 mesi e 12 anni l'età dei figli

L'intervento interessa trattamento economico e misura, quest'ultima solo per alcune categorie di genitori

di Consuelo Ziggiotto

Diventano 9 i mesi di congedo parentale indennizzabili ed è alzata a 12 anni la soglia di età anagrafica del figlio entro la quale il congedo è indennizzato al 30%.

Il recepimento della direttiva UE 2019/1158 del 20 giugno 2019, realizzato con le modifiche al testo unico della maternità e paternità ad opera del decreto legislativo n. 105/2022, concreta un maggior equilibrio tra vita professionale e familiare conseguendo una maggiore condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne.

L'intervento attraversa sia il trattamento economico che la misura del congedo parentale, ma quest'ultima, solo per alcune categorie di genitori.

Con riferimento ai genitori soli ovvero ai genitori nei confronti del quale sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio, la misura del congedo parentale passa da dieci a undici mesi. Nel caso di affidamento esclusivo, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.

Rimane invariata invece la misura del congedo parentale fruibile da entrambi genitori che non può eccedere il limite complessivo dei dieci mesi, fatto salvo il caso in cui il padre ne goda per un periodo non inferiore a tre mesi, in questo ultimo caso il congedo dei genitori è elevato a undici mesi.

Quello che cambia è il trattamento economico del congedo parentale. Il Dlgs 105/2022 modifica l'articolo 34 del Dlgs 151/2001 che disegna ora un congedo parentale indennizzabile per un periodo massimo di nove mesi (la disciplina precedente ne prevedeva al massimo 6), di cui tre mesi per ciascun genitore non trasferibili e i restanti 3 mesi, da fruire in alternativa. Insieme all'aumento dei mesi indennizzabili, il legislatore ha alzato l'asticella riferita all'età anagrafica del figlio entro la quale il congedo è appunto indennizzato, elevandola a 12 anni di età (la disciplina precedente indennizzava il congedo parentale al 30% fino al sesto anno di vita del figlio e dal sesto all'ottavo anno di età del figlio, solo a condizione che il reddito del richiedente fosse inferiore a 2,5 volte l'importo della pensione minima).

Di fatto l'intervento produce l'uscita di scena del congedo parentale non retribuito, dagli 8 ai 12 anni del figlio, contemplato nella disciplina precedente la modifica.

Non ultimo, la modifica all'articolo 34, comma 5, del Dlgs 151/2001, vede il congedo parentale arricchirsi del valore riferito alle ferie e alla tredicesima mensilità, ma non solo. I periodi di congedo parentale sono ora computati nell'anzianità di servizio e non comportano la riduzione delle ferie, riposi e tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

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