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Congedo di paternità e affido, spetta al padre quando la madre decide di non avvalersene

Può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Il congedo di paternità può essere fruito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001, anche quando la madre lavoratrice decida di non avvalersene. Questa la principale indicazione contenute nel parere del Dipartimento della funzione pubblica, DFP-0066566-P-07/10/2021.

Il Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, con l'articolo 28, stabilisce che al padre lavoratore è riconosciuto il congedo di paternità, ossia il diritto ad astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità, o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.

Con l'aggiunta del comma 1-bis all'articolo 28, a opera del Dlgs 80/2015, il legislatore ha previsto che le disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo 28 si applicano anche nel caso la madre sia una lavoratrice autonoma.

Il decreto legislativo n. 151 del 2001 riconosce al padre, nelle fattispecie sopra accennate, le stesse condizioni giuridiche ed economiche previste dalla vigente disciplina legislativa e contrattuale nei confronti della lavoratrice-madre.

È evidente che tale congedo spettante al padre, a differenza del congedo di maternità, non ha il connotato dell'obbligatorietà, ma è un diritto condizionato all'esistenza di determinati presupposti (esempio, la morte della madre).

Ma è possibile concedere il congedo in esame a seguito di affido di un minore, nel caso in cui la madre non rinunci all'istituto del congedo di maternità? Questo l'interrogativo posto da un ente locale direttamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Per i tecnici di palazzo Vidoni, nel caso di congedo di paternità per i genitori affidatari o adottivi, bisogna far riferimento a quanto disposto dagli articoli 26 e 31 del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2001.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 31 prevede che il congedo di paternità che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetti, alle medesime condizioni, al lavoratore.

Tale congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi (così come prescritto dall'articolo 26, comma 6).

In conclusione, si legge nel parere, nella fattispecie rappresentata, il congedo di paternità può essere fruito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 28, anche quando la madre lavoratrice decida di non avvalersene.

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