Congedo straordinario, dipendente tenuto a risarcire il danno erariale se manca la convivenza «reale» con l'assistito
Per la Corte dei conti l'ufficialità della residenza anagrafica passa in secondo piano
La fruizione del congedo straordinario biennale per assistere i soggetti in condizione di grave disabilità, presuppone necessariamente una prestazione continuativa di attività di assistenza in favore del familiare beneficiario.
L'ufficialità della residenza anagrafica passa in secondo piano rispetto alla verifica della «reale convivenza».
L'illegittima fruizione, conseguente alla mancata reale convivenza con l'assistito, determina l'obbligo del dipendente di risarcire il proprio datore di lavoro del danno subito per l'indebita percezione della retribuzione.
In questi termini si è pronunciata la Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale centrale d'Appello, n. 432/2022.
La vicenda ha visto protagonisti due fratelli, entrambi dipendenti pubblici del comparto sanità, che hanno fruito di periodi di congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001 per l'assistenza rispettivamente del padre e della nonna paterna.
I due avevano raccordato le rispettive residenze per farle coincidere con il congiunto da assistere, in modo tale da far apparire una situazione che, ad un esame esterno e superficiale, potesse giustificare la fruizione del congedo straordinario.
Dalle indagini condotte dagli uomini delle fiamme gialle è emerso che l'attività di assistenza in favore dei congiunti non era prestata in modo stabile e continuativo.
Si trattava pressoché di presenze sporadiche presso gli assistiti, compatibili con il rapporto familiare, ma non idonee a giustificare la fruizione di un congedo in questione per un così elevato numero di giorni (729 giorni per uno e 608 giorni per l'altro).
Per i magistrati contabili, nel ritenere le indagini della guardia di finanza pienamente convincenti oltre che coerenti con le complessive risultanze processuali, rammentano che l'articolo 42 comma 5, del Dlgs 151/2001, richiama la necessità di uno stato di convivenza con l'assistito. Tale convivenza deve essere concreta ovvero «stabile e continuativa».
Da ciò consegue che l'ufficialità della residenza anagrafica passa in secondo piano rispetto alla verifica della reale convivenza.
La Corte dei conti, nel confermare il complessivo carattere fittizio e artificioso delle operazioni poste in essere, ha così condannato i due a risarcire il danno erariale patito dalla propria amministrazione per l'indebita percezione della retribuzione conseguente alla fruizione di congedi straordinari in parola al di fuori delle condizioni previste dalla legge.