Congedo straordinario entro tempi più stretti
Sono 30 e non più 60 i giorni riferiti al termine entro il quale il datore di lavoro deve concederlo
Sono 30 e non più 60 i giorni riferiti al termine entro il quale il datore di lavoro deve concedere il congedo straordinario retribuito per l'assistenza a un congiunto gravemente disabile, a decorrere dalla data della richiesta del lavoratore.
La novità arriva nell' articolo 42, comma 5 del Dlgs 151/2001. Il comma è sostituito al precedente, dall'articolo 2, comma 1, lettera n) del Dlgs 105/2022, in vigore dal 13 agosto.
Il legislatore oltre a dimezzare i tempi di risposta del datore di lavoro alla domanda del lavoratore, amplia il ventaglio dei soggetti legittimati a godere del congedo per assistere un congiunto gravemente disabile, equiparando il coniuge convivente, primo nell'ordine non derogabile degli aventi diritto, alla parte dell'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, legge 76/2016, meglio nota come legge Cirinnà. Al coniuge convivente è equiparato anche il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge che definisce i «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
La novità più difficile da interpretare è quella contenuta nell'ultimo periodo del novellato articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001 dove si legge che il diritto al congedo straordinario spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta del congedo.
La nuova formulazione assorbe, ampliandolo, il contenuto della sentenza della Corte costituzionale 232/2018 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri.
L'Inps aveva fatto proprio il contenuto della citata sentenza nella circolare n. 36/2022 indicando fra i soggetti legittimati, uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente.
La difficoltà interpretativa della nuova disposizione non riguarda tanto il fatto che il legislatore ha voluto allargare a tutti i soggetti legittimati, non solo ai figli quindi, la possibilità di godere del congedo prima del ricorrere del requisito della convivenza, quanto piuttosto nel fatto che non può dirsi certo il termine entro il quale, l'intenzione manifestata dal richiedente, di andare a convivere con il congiunto disabile, si realizzi concretamente. Come si deve comportare il datore di lavoro nel caso in cui la convivenza non si instauri entro i 30 giorni dalla richiesta del lavoratore? È legittima la fruizione del congedo in attesa del concretarsi della convivenza e per quanto tempo?
Alla luce della portata dell'intervento, specifiche indicazioni operative da parte della Funzione pubblica riferite alle tempistiche, gioverebbero nell'applicazione della norma e anticiperebbero contenziosi dettati da interpretazioni difformi.
Anche perché il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio del diritto di cui all'articolo 42, impedisce al datore di lavoro il conseguimento della certificazione della parità di genere e l'inosservanza della stessa disposizione è punita con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro.