Urbanistica

Congruità del superbonus, i nuovi valori saranno i massimi ma non sostituiranno gli altri

I decreti in via di emanazione saranno riferiti solo ad alcune categorie di beni

di Giorgio Gavelli e Luca Rollino

L'emanazione dei "valori massimi" stabiliti "per talune categorie di beni" con decreto del ministro della Transizione ecologica ai fini dell'asseverazione di congruità delle spese – in base al nuovo testo del comma 13-bis dell'articolo 119 del Dl 34/2020 – sicuramente avrà un effetto sui cantieri già aperti, aspetto che il provvedimento di prossima emanazione non potrà non tenere in considerazione.In primo luogo va osservato che, in base alla normativa, questi valori non sono sostitutivi delle altre possibili fonti informative per il rilascio delle asseverazioni: il comma 13-bis aggiunge, infatti, questi parametri - utilizzando la congiunzione "nonché" – ai prezziari individuati dalla precedente lettera a) del comma 13, e, quindi, ai prezziari locali e a quelli Dei, questi ultimi peraltro "sdoganati" (con norma interpretativa) anche per tutti i lavori sismabonus proprio dalla legge 234/2021. Senza dimenticare che tutti questi valori si rendono applicabili anche alle asseverazioni necessarie per "monetizzare" i bonus minori (diversi dal Superbonus), per effetto del richiamo contenuto alla lettera b), del comma 1-ter dell'articolo 121 del Dl 34/2020.

Quindi, i vecchi parametri dovrebbero mantenere la loro validità, fermo restando che è possibile che i nuovi valori non possano essere superati, costituendo, come appunto indica la norma, "valori massimi".Ulteriore considerazione è relativa al fatto che, letteralmente, i decreti Mite dovrebbero riferirsi solo ad alcune categorie di beni, e non a tutte le lavorazioni: questo implica che gli emanandi decreti potrebbero essere molto utili per dare un valore a quelle lavorazioni che i prezziari comprendono in modo troppo generico, costringendo una analisi prezzo dedicata (si pensi, ad esempio, alla building automation o agli interventi di riqualificazione impiantistica). Parrebbe logico che i valori che sta predisponendo il Mite tengano in debito conto i rilevanti incrementi dei prezzi di mercato registrati nel 2021: poiché la spirale inflazionistica non pare arrestarsi, ci si augura che questi valori siano aggiornati almeno su base trimestrale, permettendo ai tecnici di utilizzare valori di riferimento più vicini ai reali prezzi di mercato.

Se così non fosse, c'è il rischio che questi decreti risultino rapidamente superati, e diventino un ostacolo allo sviluppo di nuovi cantieri. Non ci dovrebbero essere perplessità nell'operare, confidando nella buona fede degli attori coinvolti, e considerare applicabili (ma non cogenti) tali valori anche a contratti e lavori in essere alla data di entrata in vigore del decreto Mite. Si tratta di un aspetto che, auspicabilmente, sarà disciplinato dall'emanando Decreto, ma, personalmente, riteniamo che debba essere lasciata al tecnico asseveratore la facoltà di scelta circa la fonte informativa più idonea per rilasciare la richiesta attestazione per ciascun cantiere.In sostanza, secondo questa impostazione, chi vorrà rifare i calcoli con i nuovi parametri dovrebbe poterlo fare, così come chi vorrà continuare ad asseverare con i prezziari locali e i prezziari Dei dovrebbe essere libero di procedere, in entrambi i casi con il solo vincolo degli interventi per i quali è già stata presentata la comunicazione alle Entrate con l'asseverazione di fine lavoro.

Il punto delicato, in questa impostazione, riguarda le asseverazioni già rilasciate con i vecchi parametri su stati avanzamento lavori (Sal) per interventi che si concluderanno dopo l'entrata in vigore dei valori Mite. Il calcolo di congruità, quindi, si rinnova ad ogni avanzamento dell'opera (e delle spese sostenute), per cui non dovrebbe essere impossibile asseverare un Sal con i prezziari Dei e la fine lavori con quelli Mite. Ed è presumibilmente auspicabile che spese sostenute nei mesi scorsi (e non ancora asseverate) che supererebbero i pregressi parametri ma si dimostrassero in linea con i nuovi valori Mite siano asseverabili come congrui dal tecnico facendo riferimento a questi ultimi. È chiaro, tuttavia, che tutto questo non può essere lasciato alla libera interpretazione del contribuente o dell'agenzia delle Entrate, ma va disciplinato puntualmente.

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