I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Conguaglio del Pef 2020 finanziabile con il fondo funzioni fondamentali

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti dell'anno 2021 si è arricchito di ulteriori componenti a conguaglio, per effetto delle norme emanate in seguito all'emergenza sanitaria. Tra di esse spicca la componente derivante dal conguaglio previsto per gli enti che nel 2020 hanno confermato le tariffe Tari dell'anno 2019, conguaglio che, a detta del ministero dell'Economia e delle Finanze, può essere evitato ricorrendo al cosiddetto "fondone".

Le componenti a conguaglio del Pef 2021
Le deliberazioni dell'Arera n. 238/2020 e n. 493/2020 hanno aggiunto nuove componenti eccezionali che concorrono a determinare l'ammontare tariffario massimo dell'anno 2021, componenti resesi necessarie in seguito agli interventi emergenziali introdotti per tenere conto degli impatti sulla Tari dovuti all'emergenza Covid.
Oltre alle «tradizionali» componenti a conguaglio riferite al Pef 2018 (eventuale quota annuale 2021) e al Pef 2019 (per interno o per la prima rata), tra di esse ricordiamo la componente COStv, destinata ad integrare il Pef con i costi delle riduzioni concesse alle utenze domestiche in condizioni di disagio (deliberazione Arera n. 158/2020), la componente COVtv (e COVtf), che incrementa o riducone i costi del Pef in base agli adeguamenti del servizio di gestione dei rifiuti resi necessari dall'emergenza sanitaria e la componente RCNDtv, che consente agli enti di spalmare sui piani finanziari del triennio 2021-2023 il costo delle riduzioni concesse alle utenze non domestiche oggetto di sospensione dell'attività nel 2020 a causa della pandemia. Un'altra componente è quella dovuta al conguaglio dei costi del Pef 2020 rispetto a quelli del Pef 2019 (RCUtv, RCUtf). Quest'ultima può essere utilizzata dagli enti che si sono avvalsi della facoltà di confermare nel 2020 le tariffe Tari (o della tariffa corrispettiva) dell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Dl 18/2020, prescindendo dall'approvazione del Pef 2020 e rinviando la stessa entro il termine del 31dicembre 2020. In questo caso, la stessa norma di legge autorizzava gli enti a recuperare la differenza tra i costi del Pef 2020 e quelli del Pef 2019 nei piani degli anni successivi, fino al 2023. In sostanza, ipotizzando che il gettito tariffario dell'anno 2020, a tariffe 2019, fosse pari al totale dei costi del Pef 2019 (sulla cui base sono state costruite le tariffe 2019, confermate nel 2020,) la quota dei costi del Pef 2020 eccedente o inferiore ai costi 2019 può essere spalmata sulle annualità successive, sino al 2023. Ciò per assicurare comunque la copertura dei costi 2020 con la Tari (o la tariffa), per il ben noto principio della copertura integrale dei costi, pur differendola nel tempo. Tuttavia la valorizzazione della componente Rcu non è necessaria per quegli enti che già nell'esercizio 2020 sono riusciti a coprire integralmente i maggiori costi del Pef dello stesso anno. Ciò potrebbe accadere nel caso in cui il gettito effettivo della Tari 2020 risulti superiore ai costi del Pef 2019, tenuto conto che la variabilità delle utenze non garantisce l'invarianza di gettito pur a parità di tariffe, ovvero nell'ipotesi in cui l'ente abbia potuto destinare altre risorse a questa copertura, derivanti ad esempio dal recupero dell'evasione Tari, da avanzi vincolati degli anni precedenti riferiti ai Pef e da specifici contributi per la copertura dei costi del servizio.

L'utilizzo del «fondone» per il conguaglio del Pef 2020
Molti enti si sono domandati se fosse possibile utilizzare il cosiddetto «fondone», vale a dire il fondo per le funzioni fondamentali previsto dall'articolo 106 del Dl 34/2020, integrato dall'articolo 39 del Dl 104/2020, per coprire il maggior costo del Pef 2020 rispetto al Pef 2019.
Va rammentato che il fondo deve essere destinato, in base alle suddette norme, alla copertura della perdita di gettito connessa all'emergenza Covid, nonché delle maggiori spese, al netto delle minori spese, sempre imputabili a questa emergenza, tenendo conto degli specifici contributi già erogati a tal fine dallo Stato. Il decreto ministeriale del 3 novembre 2020, il quale ha approvato il modello di certificazione del minor gettito e delle maggiori/minori spese, ha specificato la possibilità di coprire con il fondo anche la perdita di gettito Tari dovuta alle agevolazioni riconosciute alle utenze domestiche e non domestiche per effetto dell'emergenza. Tuttavia la quantificazione di questa perdita massima non è rimessa agli enti, ma è predeterminata dallo stesso decreto, sulla base del metodo di stima nello stesso riportato. Questa specifica sembrava escludere la possibilità di finanziare i maggiori costi del Pef 2020 rispetto al 2019 con il fondo, non trattandosi di una perdita di gettito, ma di maggiori oneri che, peraltro, potrebbero essersi verificati anche per cause estranee al Covid. Tuttavia il ministero dell'Economia e delle Finanze, nelle recenti Faq pubblicate in data 21 gennaio 2021, relative alla compilazione del modello di certificazione previsto dal Dm 3 novembre 2020 (la cui scadenza è stata differita al 31 maggio dalla legge di bilancio 2021), ha ritenuto possibile il finanziamento del conguaglio previsto dall'articolo 107, comma 5, del Dl 18/2020 con l'utilizzo del fondo sopra citato (risposta n. 36). Ciò in quanto, a parere del ministero dell'Economia e delle Finanze, il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al decreto del 3 novembre 2020.
Si tratta di un'apertura particolarmente importante, anche se la stessa in realtà non appare del tutto in linea con la previsione di legge e del Dm, il quale destina il fondo al finanziamento delle agevolazioni Tari dovute però al Covid (come si evince anche dall'allegato 3). Al contrario il maggior costo del Pef 2020, rispetto a quello dell'anno 2019, potrebbe essere imputabile anche a fattori del tutto estranei al Covid (tenendo anche conto della differente metodologia di calcolo dei Pef, cambiata proprio dal 2020 con l'applicazione del Mtr di Arera). Va rilevato che analoga apertura è stata riscontrata anche nella risposta a una recente interrogazione parlamentare (Question time VI Finanze della Camera dei Deputati n. 5-05083).
Ovviamente, questa operazione riduce le eventuali risorse del fondo 2020 che l'ente avrebbe potuto riportare nell'anno 2021, per fronteggiare le minori entrate dovute all'emergenza Covid (articolo 1, comma 823, della legge 178/2020), ma anche, come chiarito dalle Faq del ministero dell'Economia e delle Finanze sopra citate (n. 35), le maggiori spese dovute alla medesima emergenza.
In merito all'utilizzo del valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti che verrà ristorata a ciascun Comune, la Faq n. 5 ha evidenziato anche che questo importo dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni Tari, da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, si ritiene che l'ente possa finanziare con queste risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (ad esempio voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse questi altri interventi maggiormente utili. Viceversa, non è possibile utilizzare questo importo a copertura di minori entrate comunali.

(*) Vice presidente Anutel

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