Fisco e contabilità

Consentita la nota di variazione Iva oltre i termini per il fornitore in split payment

Se il corrispettivo non è stato pagato e il cessionario/committente non ha scelto l’anticipo d’imposta, si potrà procedere con l’emissione di una nota di variazione in diminuzione, anche se è già decorso un anno

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di Federico Gavioli

Se una società ha emesso una fattura in regime di “split payment” e dopo un anno ha la necessità di emettere una nota di variazione in diminuzione, in quanto la fattura non gli è stata pagata, potrà effettuare l’operazione di rettifica oltre il termine annuale previsto dalla norma; è il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 210, del 25 ottobre 2024, che interessa anche le pubbliche amministrazioni, che utilizzano questo particolare istituto.

Va ricordato che lo split payment, o scissione dei pagamenti, è un particolare regime che stabilisce che il debitore dell’Iva sia il cessionario/committente anziché, come avviene normalmente, il cedente/prestatore. Ne deriva che per le operazioni soggette a split payment il cessionario/committente non corrisponde l’Iva al proprio cedente/prestatore in considerazione del fatto che la stessa è “pagata” direttamente all’erario.

La nota di variazione nel caso di split payment non pagato è consentito oltre l’anno

L’Agenzia delle Entrate con alcuni documenti di prassi ha chiarito che, «l’esigibilità differita dell’imposta collegata al pagamento del corrispettivo comporta che, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo (...) l’imposta non diviene esigibile in tutto o in parte, benché l’operazione sia stata fatturata (...) in questo caso occorre effettuare nei registri Iva opportune rettifiche, apportando le necessarie annotazioni in diminuzione».

In sostanza nell’ipotesi di scissione dei pagamenti, l’esigibilità dell’Iva è collegata al pagamento del corrispettivo, salva spontanea anticipazione da parte del cessionario/committente, nel caso in cui il medesimo non si perfezioni, in tutto o in parte (ad esempio, per risoluzione del contratto, per sopravvenuto accordo, per annullamento della fattura emessa per errore, ovvero per riduzione del corrispettivo), l’imposta non diviene esigibile, in tutto o in parte, nonostante l’operazione sia stata fatturata.

La variazione operata dal cedente/prestatore assume, conseguentemente, una funzione sostanzialmente contabile, nel senso che è sufficiente effettuare nei registri Iva le opportune rettifiche, previa emissione della nota di variazione, nonostante sia decorso l’anno dall’emissione della fattura.

Osserva l’Agenzia delle Entrate che nel caso analizzato, nel presupposto che il corrispettivo non sia stato pagato e che il cessionario/committente non abbia optato per l’esigibilità dell’imposta anticipata, il soggetto che ha posto il quesito potrà procedere con l’emissione di una nota di variazione in diminuzione, ancorché sia decorso un anno dall’emissione della fattura originaria, secondo le modalità illustrate con la circolare del 13 aprile 2015, n. 15/E , secondo cui, quando la nota di variazione è in diminuzione, se la stessa si riferisce a una fattura originaria emessa in sede di “scissione dei pagamenti” o “split payment”, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla suddetta fattura.

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