Personale

Conservazione del posto di lavoro e trattamento economico per assunzioni da concorsi, le indicazioni dell'Aran sul nuovo contratto

I principali chiarimenti forniti in questi giorni dall'Agenzia su alcuni istituti

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

La specifica tutela dell'assegno ad personam previsto dalla contrattazione nazionale nel caso di progressione verticale (passaggio tra categorie o aree) non può essere estesa ai dipendenti interni utilmente collocati in una graduatoria di un concorso pubblico bandito senza riserva per gli interni.
La tutela della conservazione del posto può essere vantata nei confronti dell'ente di appartenenza dal dipendente vincitore presso una seconda amministrazione pubblica, solo limitatamente alla durata del periodo di prova stabilito presso quest'ultima. Qualora il lavoratore abbia risolto, con formali dimissioni presentate durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro presso la seconda amministrazione a seguito di vincita di concorso presso un terzo ente, lo stesso non potrà conservare il diritto presso l'ente di provenienza ma, diversamente, potrà avvalersi della tutela solo nei confronti del secondo ente.
Si possono così sintetizzare i principali chiarimenti forniti in questi giorni dall'Aran su alcuni istituti regolati anche dal nuovo contratto del 16 novembre 2022 che trasversalmente abbracciano la materia delle assunzioni per concorsi.

Assegno ad personam
L'articolo 12, comma 8, del contratto del 21 maggio 2018 ha previsto che in caso di passaggio tra categorie (o acquisizione dei profili inquadrati in B3) effettuato ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o per i nuovi profili. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella successiva progressione economica.
L'articolo 15 del contratto del 16 novembre 2022 (che entrerà in vigore dal 1° aprile 2023) nel disciplinare le progressioni tra le aree, con il comma 3, ha confermato la previgente disposizione con una precisazione che tale assegno trova copertura nel fondo delle risorse decentrate. Per l'Aran (CFL168) la disposizione trova applicazione solo nel caso di progressioni verticali e non può essere estesa in via analogica ai dipendenti interni utilmente collocati in una graduatoria di un concorso pubblico bandito senza riserva per gli interni.

Conservazione del posto
Nel caso in cui un dipendente di un ente (A) prende servizio presso un altro ente (B) perché vincitore di concorso e dopo solo due mesi (prima della scadenza del periodo di prova) si dimette perché vince un concorso presso un ulteriore ente (C), la tutela della conservazione del posto di lavoro presso quale ente (A o B) può essere fatta valere? Questa la domanda formulata da un ente locale all'Aran. La risoluzione del rebus è contenuta nel parere CFL171.
Per l'Agenzia la corretta lettura della disciplina contrattuale (sia nella formulazione contenuta nell'articolo 20, comma 10 del contratto del 21 maggio 2018 che in quella contenuta nell'articolo 25, comma 10, del contratto 16 novembre 2022) porta ad affermare che la tutela della conservazione del posto può essere vantata nei confronti dell'ente di appartenenza dal dipendente vincitore presso una seconda amministrazione pubblica, solo limitatamente alla durata del periodo di prova stabilito presso quest'ultima. Qualora il lavoratore abbia risolto, con formali dimissioni presentate durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro presso la seconda amministrazione a seguito di vincita di concorso presso un terzo ente, lo stesso non potrà conservare il diritto presso l'ente di provenienza ma, diversamente, potrà avvalersi della tutela solo nei confronti del secondo ente.
La tutela verso il primo ente di appartenenza (A) potrà essere garantita nel solo caso in cui il lavoratore in questione, prima di accettare la presa in servizio nel terzo ente (C), abbia chiesto di rientrare in servizio presso il predetto ente originario, recedendo dal rapporto di lavoro con il secondo ente (B).
Solo dopo il rientro nel primo ente, il dipendente in questione potrebbe accettare la presa in servizio nel terzo ente, vedendosi garantita la tutela del periodo di prova.
L'Agenzia rammenta che il lavoratore ha sempre a disposizione l'istituto della ricostituzione del rapporto di lavoro previsto all'articolo 26 del nuovo contratto.

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