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Consiglio di Stato, la mancanza dei pareri non invalida le delibere di giunta o consiglio

Si tratta di mera irregolarità atteso che la norma mira a individuare i responsabili in via amministrativa e contabile

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di Amedeo Di Filippo

La mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile non comporta l'invalidità delle deliberazioni di giunta o consiglio ma la loro mera irregolarità, in quanto l'articolo 49 del Tuel ha l'unico scopo di individuare i responsabili in via amministrativa e contabile delle deliberazioni. È quanto affermano la seconda sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8466/2020 e la quinta sezione con la sentenza n. 8108/2020.

La sentenza n. 8466
La decisione riguarda la legittimità di varianti urbanistiche adottate da un Comune e approvate dalla Regione, contestate su vari profili tra i quali quello relativo alla mancanza dei pareri del servizio tecnico e di quello contabile, in presunta violazione dell'articolo 49 del Tuel. La seconda sezione non ignora l'orientamento secondo cui la mera irregolarità derivante dal mancato inserimento dei pareri nella deliberazione approvativa di una variante si traduce in vera e propria illegittimità allorché si contesti l'inesistenza di detti pareri, ma decide di non applicarlo al caso di specie, arrivando alla conclusione che la mancata acquisizione dei pareri non comporta l'invalidità della deliberazione ma la mera irregolarità, atteso che la l'articolo 49 ha l'unico scopo di individuare i responsabili in via amministrativa e contabile delle deliberazioni.

La sentenza n. 8108
Qui invece si parla della deliberazione con cui un consiglio comunale ha deciso lo stato di dissesto, impugnata da alcuni cittadini e da un consigliere per plurimi motivi tra i quali l'assenza dei prescritti pareri. L'appello è dichiarato infondato dalla quinta sezione, in quanto i pareri non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni cui si riferiscono, essendo preordinati all'individuazione sul piano formale, nei funzionari che li formulano, della responsabilità eventualmente in solido con i componenti degli organi politici in via amministrativa e contabile, così che la loro eventuale mancanza costituisce una mera irregolarità che non incide sulla legittimità e la validità delle deliberazioni stesse. Assetto che è ammissibile anche alla luce dell'articolo 147-bis del Tuel, nella parte in cui regola il controllo di regolarità amministrativa e contabile assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il controllo contabile effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Tanto più, affermano i giudici di Palazzo Spada, che la delibera impugnata risulta fondata sull'istruttoria svolta sulla base della relazione dell'organo di revisione, del parere del consulente del comune e sulle conseguenti osservazioni e valutazioni espresse dal consiglio.

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