Consiglio di Stato: in presenza di vincoli niente silenzio-assenso sui permessi di costruire
Il principio ribadito da Palazzo Spada sulla base dell'articolo 20 del Testo unico edilizia
In presenza di vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, non è possibile la formazione tacita del permesso di costruire.
Lo ricorda la sentenza del Consiglio di Stato n. 2535/2020. Infatti il comma 8 dell'articolo 20 del testo unico edilizia (Dpr 380/2001) prevede che «decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241», e quindi richiede che si convochi una conferenza di servizi, escludendo comunque che sia configurabile un provvedimento tacito.
A sua volta, poi, il comma 9 dello stesso articolo 20 dispone che, qualora sull'immobile insista un vincolo ambientale, culturale, il procedimento deve concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso della pubblica amministrazione.
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di Alessandro Borgoglio