Fisco e contabilità

Consolidato 2021, amministrazioni al lavoro per rispettare il termine del 30 settembre

Le novità riguardano essenzialmente la rappresentazione contabile della quota di pertinenza dei terzi e la composizione del patrimonio netto

di Anna Guiducci

Tra i principali adempimenti autunnali, il bilancio consolidato 2021 impegna gli uffici in vista della definitiva approvazione da parte dell'organo consiliare entro il prossimo 30 settembre. Le novità, introdotte dal quattordicesimo decreto correttivo della contabilità armonizzata (Dm 1° settembre 2021), riguardano essenzialmente la rappresentazione contabile della quota di pertinenza dei terzi e la composizione del patrimonio netto. In particolare, in caso di applicazione del metodo integrale, in presenza di partecipazione non totalitaria, la quota di pertinenza dei terzi relativa al risultato di esercizio, al fondo di dotazione e alle riserve deve trovare rappresentazione, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella del gruppo. Vengono inoltre introdotte due nuove voci all'interno del netto patrimoniale (risultati economici di esercizi precedenti e riserve negative per beni indisponibili).

Il perimetro di consolidamento, individuato all'interno del gruppo amministrazione pubblica, comprende gli organismi strumentali (privi di autonoma personalità giuridica), gli enti strumentali (dotati di autonoma personalità giuridica) controllati e partecipati, e le società controllate e partecipate. Fanno parte del Gap anche le società (controllate e partecipate) emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, e quelle da esse controllate, così come definite all'articolo 2359 del codice civile. Sono inoltre considerate partecipate tutte le società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. In caso di affidamento diretto di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, la società sarà considerata partecipata indipendentemente dalla quota posseduta. Non sono invece compresi nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre lo sono gli enti in liquidazione Sono poi considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per tutti i parametri (totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici), una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto ai valori contabili della capogruppo. La valutazione della eventuale irrilevanza deve però essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato i revisori dei conti dell'ente locale devono presentare una relazione, secondo quanto stabilito dal primo comma, lettera d-bis, dell'articolo 239 del Tuel. Il termine assegnato all'organo di controllo è fissato dal regolamento di contabilità. In ogni caso devono essere assicurati almeno 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 non sono obbligati ad approvare il bilancio consolidato (articolo 233-bis Tuel, modificato dal comma 831 della legge 145/2018).

Infine, la mancata approvazione nei termini del bilancio consolidato fa scattare il blocco delle assunzioni. La sanzione, che si applica anche al caso di mancato invio dei dati alla Bdap entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, è fissata dall'articolo 9 del Dlgs 113/2016. Lo stop riguarda anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di somministrazione e tutti i processi di stabilizzazione in atto. É fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto. Sono escluse dal divieto le assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.

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