Fisco e contabilità

Consolidato 2021, enti alle prese con bilanci di esercizio e documentazione integrativa delle partecipate

Prima di procedere con le operazioni pre-consolidamento è necessario verificare la corretta definizione del perimetro

di Corrado Mancini

Sono in corso di trasmissione da parte degli organismi partecipati dagli enti locali i bilanci di esercizio ai fini dalla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2021. A tale proposito si evidenzia che i bilanci di esercizio e la documentazione integrativa necessari alla redazione del bilancio consolidato devono essere trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione degli stessi e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, come pure i bilanci consolidati delle sub-holding. L'osservanza di questi termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, va trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione. La mancata approvazione del bilancio di esercizio nei termini di legge, e comunque, in tempi congrui a garantire l'elaborazione del consolidato, non può giustificare il mancato consolidamento del soggetto controllato/partecipato. La possibilità di poter disporre, per il consolidamento dei conti, del progetto di bilancio, ovvero in mancanza, del preconsuntivo risultante dalle scritture contabili è concepita nell'ambito dell'esercizio di tutti i poteri (di indirizzo e controllo) all'ente attribuiti in qualità di socio (sia esso di maggioranza o minoranza).

Prima di procedere con le operazioni pre-consolidamento è necessario verificare la corretta definizione del perimetro avendo riguardo a:
• il documento contabile da utilizzare ai soli fini dell'elaborazione dell'elenco in questione è quello riferito all'esercizio n-1 rispetto a quello a cui si riferisce il bilancio consolidato. Di converso resta inteso che i documenti contabili per l'elaborazione del bilancio consolidato devono essere riferiti al medesimo esercizio contabile;
• gli enti e le società del gruppo possono non essere oggetto di consolidamento nei casi di irrilevanza o quando si sia nell'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento, tale ultima ipotesi risulta estremamente limitata e riguarda eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);
• sono considerati irrilevanti gli enti e le società i cui bilanci presentano una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione della capogruppo nel totale dell'attivo, nel patrimonio netto e nel totale dei ricavi caratteristici, è sufficiente la sussistenza di uno solo dei predetti parametri ai fini della rilevanza;
• la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società al fine di evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. A tal fine la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo;
• sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, salvo il caso dell'affidamento diretto, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;
• sono, invece considerati sempre rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. Con la conseguenza che le "società in house" o gli "Organismi titolari di affidamento diretto" non possono mai essere esclusi dal consolidamento. Se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house o in un ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento, ciò vale anche nel caso in cui l'affidamento diretto non sia stato effettuato dall'ente locale direttamente, ma da un altro soggetto partecipato (Corte dei Conti sezione regionale del Piemonte, deliberazione n. 19/2018).

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