Fisco e contabilità

Consolidato, attenzione alle rettifiche di pre-consolidamento indispensabili a uniformare i bilanci

Tutte le mosse necessarie all'organo di revisione per procedere correttamente nella redazione

di Corrado Mancini

Il bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica è lo strumento preordinato a dare piena evidenza alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente e della complessiva attività svolta dallo stesso attraverso le proprie articolazioni organizzative; rappresenta un obiettivo centrale del Dlgs 118/2011, come integrato e corretto dal Dlgs 126/2014. Queste sono le premesse con le quali la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la delibera n. 16/2020, detta le linee guida per la relazione dell'organo di revisione sul bilancio consolidato 2019 (si veda anche Enti locali & edilizia del 20 ottobre).

Le linee guida rappresentano per gli enti locali un'ottima occasione per verificare il rispetto dell'iter procedurale per la redazione del bilancio consolidato, che sarà oggetto di verifica da parte dell'organo di revisione e successivamente della Corte dei conti.

Innanzitutto l'ente deve verificare di aver provveduto per tempo (31 dicembre dell'anno) all'individuazione del «Gruppo amministrazione pubblica» e dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento. Si ricorda che la nozione di controllo, come esplicitata dagli articoli 11-ter e 11-quater del Dlgs 118/2011 ai soli fini del consolidamento, rileva anche con riguardo alla metodologia da utilizzare (integrale per gli organismi controllati e proporzionale per gli altri), e inoltre, in caso di controllo congiunto tra più enti (con partecipazioni superiori alle soglie di cui all'articolo 11-quinquies del Dlgs 118/2011), il metodo da adottare è, comunque, quello proporzionale. Per quanto riguarda la definizione di società quotata è necessario avere riguardo a quanto indicato nell'orientamento del ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro, del 22 giugno 2018, relativamente alla nozione di mercato regolamentato.

È inoltre necessario verificare di aver rispettato l'obbligo di comunicare agli enti, alle aziende e alle società incluse nel «Perimetro» che le stesse saranno incluse nel bilancio consolidato con la trasmissione, a ciascuno di essi, dell'elenco dei soggetti compresi nel «Perimetro» nonché delle direttive di consolidamento.

Le Direttive impartite dall'ente territoriale capogruppo, come disciplinato dal paragrafo 3.2 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al Dlgs 118/2011), devono contenere le seguenti indicazioni minime: modalità e tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati; indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato, in considerazione del fatto che i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei; le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio contabile applicato alla capogruppo.

Ricevuta la documentazione contabile, l'ente deve porre attenzione alle rettifiche di pre-consolidamento indispensabili a uniformare i bilanci, nonché le poste infragruppo che dovranno essere oggetto di elisione, ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato. Qualora queste rettifiche siano rese necessarie dal fatto che alcune società hanno disatteso le direttive impartite dall'ente capogruppo lo stesso deve darne conto in nota integrativa.

Di notevole importanza risulta la verifica dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo, eventuali difformità devono essere obbligatoriamente riportate in nota integrativa con l'indicazione di quali siano state le rettifiche apportate per parificare i disallineamenti riscontrati, evidenziando le scritture contabili in partita doppia utilizzate, queste scritture devono essere corredate da una breve descrizione qualitativa delle motivazioni per le quali le stesse siano state adottate.

E ancora, le verifiche devono essere rivolte alla corretta applicazione dei metodi di consolidamento e alla corretta contabilizzazione delle differenze da annullamento disciplinate dall'Oic 17, punti 54 al 56 (trattamento contabile della differenza positiva da annullamento) e punti 57 a 60 (trattamento contabile della differenza negativa da annullamento). A questo proposito si richiama l'attenzione sulla obbligatorietà della valutazione delle immobilizzazioni finanziarie con il metodo del patrimonio netto (principio contabile 4/3 paragrafo 6.3).

Per ultimo le verifiche dovranno riguardare i contenuti minimi della nota integrativa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©