Consolidato, attenzione alle rettifiche di pre-consolidamento indispensabili a uniformare i bilanci da aggregare
É di assoluto rilievo per monitorare l'impatto delle gestioni esternalizzate sui conti delle amministrazioni partecipanti
La scadenza per l'approvazione del bilancio consolidato negli enti locali è in dirittura d'arrivo, l'importanza di questo documento contabile impone particolare attenzione sia in fase di redazione, da parte degli uffici finanziari, sia in fase di verifica, da parte dell'organo di revisione interno. La valenza del bilancio consolidato è posta in evidenza, senza mezzi termini, nella relazione 2021 della Corte dei conti, Sezione Autonomie, delibera n. 15/2021, dedicata agli organismi partecipate dagli enti locali e sanitari. Nella relazione la Corte evidenzia come il bilancio consolidato appaia di assoluto rilievo al fine di monitorare l'impatto delle gestioni esternalizzate sui conti delle amministrazioni partecipanti (e comunque dei rapporti di partecipazione in società o altri organismi).
Tale adempimento appare coerente con i principi contabili internazionali per il settore pubblico (Ipsas – International Public Sector Accounting Standards), attraverso i quali si è attribuito particolare rilievo al bilancio consolidato, nella sua duplice e sinergica valenza informativa e gestionale, in quanto consente di pervenire a un risultato economico unitario del «Gruppo ente territoriale», tenendo conto sia del risultato dell'esercizio dell'ente sia dei profitti e delle perdite degli organismi partecipati.
In considerazione dell'importanza di questo strumento contabile, la Corte dei conti ha fornito indicazioni di principio e operative per le relazioni degli organi di revisione (deliberazioni n. 18/SEZAUT/2019/INPR e n. 16/SEZAUT/2020/INPR). Le indicazioni operative mirano, per un verso, ad assicurare l'uniformità dei comportamenti dei revisori contabili, chiamati a rendere specifico parere, e, per l'altro, a fornire agli enti interessati, uno strumento di ausilio nella gestione delle operazioni propedeutiche al corretto consolidamento delle risultanze contabili dei soggetti inclusi nel Gruppo amministrazione pubblica (Gap).
Il successo dell'operazione non può prescindere dal rispetto dell'iter procedurale nonché dalla qualità dei dati che vengono aggregati. Innanzitutto è necessario che lo stato patrimoniale e il conto economico dell'ente siano correttamente redatti, va quindi verificata la corretta individuazione del «Gruppo amministrazione pubblica» e il rispetto dell'obbligo di comunicare agli enti, alle aziende e alle società incluse nel "Perimetro" che i loro bilanci saranno oggetto di consolidamento, con la trasmissione, a ciascuno di essi, dell'elenco dei soggetti compresi nel "Perimetro", nonché delle direttive di consolidamento. Ricevuta la documentazione contabile l'ente deve porre attenzione alle rettifiche di pre-consolidamento indispensabili a uniformare i bilanci, con l'avvertenza che potrebbero figurare, nella stessa voce, saldi valutati in modo eterogeneo data la pluralità di bilanci da aggregare, che spesso fanno riferimento a principi contabili differenti, con la conseguente necessità di rendere omogenei i criteri di valutazione utilizzati, nonché alle poste infragruppo che dovranno essere oggetto di elisione. L'attenzione va quindi posta alla corretta applicazione dei metodi di consolidamento e alla contabilizzazione delle differenze da annullamento.
La Corte, pone in particolare rilievo la conciliazione delle posizioni creditorie e debitorie intestate all'ente partecipante e all'organismo partecipato. Infatti, affinché il bilancio consolidato possa consentire la valutazione degli equilibri degli enti, tenendo conto anche dei risultati degli organismi partecipati, appare necessario che vi sia reciproca corrispondenza tra le poste debitorie e quelle creditorie. Questa regola contabile – oltre a porsi quale presidio per il mantenimento, anche prospettico, degli equilibri di bilancio, evitando l'insorgenza di passività latenti in capo all'ente socio – assume particolare rilievo ai fini delle operazioni di elisione delle partite infragruppo.
In un contesto in cui il bilancio consolidato offre la possibilità di valutare gli equilibri degli enti territoriali, tenendo conto anche dei risultati degli organismi partecipati, è fondamentale, proseguono i magistrati, che sia garantita perfetta corrispondenza tra le poste debitorie e creditorie degli enti e le reciproche registrazioni tenute dai rispettivi organismi. In questo senso, la relazione pone in evidenza come gli esiti dell'attività svolta dalle sezioni regionali di controllo, in materia di organismi partecipati, e le deliberazioni rese abbiano evidenziato disallineamenti e incongruenze oltre che un rispetto, non sempre puntuale, delle previsioni normative con riferimento alla cosiddetta doppia asseverazione.
Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento di luglio: il ruolo centrale dell’organo di revisione
di Aldo Feoli – Rubrica a cura di Ancrel