Fisco e contabilità

Consulenze, impegni automatici e perdite delle partecipate: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

INCARICHI DI CONSULENZA
Per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il provvedimento con cui è conferito l'incarico di studio, ricerca, consulenza dev'essere corredato del parere obbligatorio (ma non vincolante) dell'organo di revisione economico – finanziaria dell'ente. La norma che viene in considerazione è l'articolo 1, comma 42, della legge 311/2004 che la Sezione Autonomie (deliberazione n. 4/2006) aveva ritenuto implicitamente abrogata, ma la cui la vigenza è stata successivamente acclarata dalla giurisprudenza contabile, in quanto non esplicitamente abrogata e non incompatibile con la nuova disciplina.
Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna – Deliberazione n. 117/2022

IMPEGNI AUTOMATICI
Soltanto per l'assunzione di alcuni particolari tipi di spese previste dall'articolo 183, commi 2, 4 e 5 del Dlgs 267/2000 è previsto un procedimento di impegno automatico, stabilendo che è costituito impegno sui relativi stanziamenti con la sola approvazione del bilancio e con le sue successive variazioni, senza far ricorso ad ulteriori atti. Secondo un concorde orientamento della giurisprudenza contabile le richiamate fattispecie che danno luogo ad impegno automatico rappresentano eccezioni alla disciplina ordinaria, che esige l'assunzione espressa di una determinazione di impegno, in quanto determinano ipso jure il perfezionamento dell'obbligazione in capo al bilancio dell'ente e la relativa liquidabilità della spesa, senza un momento di controllo autorizzatorio specifico. Al di fuori di tali eccezionali e tassative ipotesi, la regola generale fissata dall'articolo 191 del Dlgs 267/2000 è che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste la regolare assunzione dell'impegno contabile, registrato sul competente programma del bilancio di previsione, e sia stata effettuata la prescritta attestazione di copertura della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario. L'inosservanza di questo fondamentale precetto determina l'insorgenza dei debiti fuori bilancio, dei quali, com'è noto, soltanto alcuni sono riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del Dlgs 267/2000.
Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna – Deliberazione n. 114/2022

PERDITE PARTECIPATE 2020
Le perdite relative al 2020, se non ancora ripianate al termine dell'esercizio 2021, dovranno comunque concorrere alla costituzione del relativo accantonamento, nel bilancio dell'ente locale, in sede di rendicontazione dell'esercizio 2022. Ciò in quanto la norma di cui al Dl 77/2021, in ragione degli eccezionali eventi pandemici, comportanti ab externo effetti depressivi della gestione delle partecipate e conseguenti perdite di esercizio, ha chiara portata derogatoria di una regola generale - quella del Dlgs 175/2016 - la cui ratio va rinvenuta nell'esigenza di una corretta e veritiera rappresentazione della situazione finanziaria dell'ente (come sintetizzabile dal risultato di amministrazione) la cui esposizione nei confronti del soggetto partecipato può manifestarsi, in caso di mancato ripiano, attraverso la necessità della ricapitalizzazione o comunque della razionalizzazione della società partecipata, non escludendo la sua dismissione. Diversamente opinando, verrebbe obliterato l'effetto di trascinamento del 2020 sugli esercizi successivi, venendosi a determinare un non consentito effetto "manipolativo" del risultato di amministrazione dell'ente partecipante per gli anni successivi al 2021.
Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna – Deliberazione n. 112/2022

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