Consulta: inammissibile questione su voto all’estero
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge Tremaglia sul voto all’estero per corrispondenza.
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Venezia - per il referendum costituzionale del 2016 - per contrasto con due principi sanciti dalla Carta: principio della sovranità popolare; personalità, libertà e segretezza del voto ed effettività del voto all'estero.
Secondo la Corte, la legge sul referendum, e il successivo regolamento di attuazione, prevedono espressamente che contro le operazioni di voto si possa proporre reclamo davanti all’Ufficio centrale per la circoscrizione estero e che, solo successivamente, possa intervenire anche l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, organo legittimato a sollevare l’incidente di costituzionalità. Questo errore di percorso ha impedito alla Corte di entrare nel merito.
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