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Conto annuale, la Ragioneria corregge la tabella sull'aumento del fondo accessorio per le funzioni locali

Le pubbliche amministrazioni devono portare a termine l'adempimento entro il 24 luglio

di Gianluca Bertagna

Con la nota n. 1/2020, la Ragioneria generale dello Stato ha diffuso un'errata corrige sul conto annuale, adempimento che le pubbliche amministrazioni devono concludere entro il 24 luglio prossimo. In particolare è stata corretta la Tabella 15 del comparto delle Funzioni Locali in quanto conteneva un riga di incremento del fondo del trattamento accessorio non coerente con le disposizioni del contratto del 21 maggio 2018.

Il documento della RgS è di poche parole: «lla pagina 255, paragrafo 7.12 Tabella 15 – Fondi per la contrattazione integrativa dalla tabella A. Risorse fisse è eliminata la penultima riga: Incrementi per riduzione stabile risorse destinate alle posizioni organizzative, Art. 15, c. 7 CCNL 16-18». Vediamo di cosa si tratta.

Nel delicato equilibrio tra fondo del salario accessorio e stanziamento per le posizioni organizzative il contratto nazionale è intervenuto per definire le possibilità di "spostamento" delle somme tra un aggregato e l'altro al fine di rispettare il limite dell'anno 2016 previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. Tra le varie situazioni che si possono verificare c'è anche quella in cui un'amministrazione stanzia meno risorse per le posizioni organizzative. In questo caso, mantenendo sempre e comunque valido il tetto del 2016, si crea la possibilità di integrare il fondo.

La precedente dicitura contenuta nella Tabella 15 avrebbe potuto far pensare che l'integrazione sia automatica e che addirittura confluisca nella parte stabile del Fondo. Le cose, però, non stanno così. Infatti, se un ente stanzia meno risorse per le posizioni organizzative non si crea un obbligo in capo al datore di lavoro di aumentare le somme dei dipendenti, bensì «uno spazio» di possibilità per integrare il fondo. E questo deve avvenire solo e ed esclusivamente rispettando le regole del contratto.

Quindi l'aumento non trova una definizione in un'apposita voce della Tabella 15 (come sembrava, appunto nella precedente versione), bensì è sempre necessario utilizzare una delle casistiche di incremento previste dall'articolo 67, commi 2 e 3 del contratto del 21 maggio 2018.

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