Fisco e contabilità

Conto annuale, dalla Rgs arrivano i primi chiarimenti per la compilazione

La Ragioneria dello Stato ha fornito risposte operative di carattere generale e specifiche per gli enti locali

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Con la circolare n. 18/2021, la Ragioneria generale dello Stato (si veda NT+ Enti locali & Edilizia del 29 giugno) ha diffuso le istruzioni per la compilazione del conto annuale del personale relativo al 2020. Il termine per l'invio è partito lo scorso 28 giugno e la conclusione è fissata al prossimo 31 luglio, salvo che, come avvenuto lo scorso anno, i termini vengano posticipati. Al fine di agevolare le pubbliche amministrazione della compilazione del conto annuale, la Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato in questi giorni, sul proprio sito, nella sezione dedicate alle Faq sul conto annuale, alcuni importanti chiarimenti in merito.

I chiarimenti di carattere generale
Il primo chiarimento arriva sul versante della corretta rilevazione, nella tabella 2, del personale che ha fruito nel corso del 2020 dell'istituto del lavoro agile semplificato a causa dell'emergenza pandemica. Si chiarisce (Faq n. 1) che nella tabella in questione devono essere registrati (in corrispondenza della colonna «Telelavoro/Smart working») i dipendenti che, presenti al 31 dicembre, abbiano fruito dell'istituto del lavoro agile semplificato a causa dell'emergenza pandemica per un periodo lungo, sistematico o periodico. Dunque, non sono da censire le unità che sporadicamente, nel corso dell'anno, hanno svolto attività lavorativa secondo tale modalità.
Con quattro diverse Faq (n. 2, 3, 4 e 5) vengono risolti alcuni dubbi sulla compilazione della tabella 4 (quella relativa ai passaggi di qualifica).
In luogo viene precisato che, a partire dalla rilevazione di quest'anno, nella tabella 4 non vanno più rilevati i passaggi verticali tra le categorie effettuati dalle amministrazioni tramite concorso pubblico (articolo 52, comma 1-bis del Dlgs 165/2001). Mentre sono da censire nella tabella in questione i passaggi verticali attuati ai sensi dell'articolo 22, comma 15 del Dlgs 75/2017, come modificato dall'articolo 1, comma 1 ter, del decreto Milleproroghe (la disposizione ha disposto, in deroga all'articolo 52, comma 1-bis del d.lgs. 165/2001, che per il triennio 2020-2022 le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni e nell'ambito delle proprie facoltà assunzionali, possono effettuare tale tipologia di progressioni avviando procedure selettive dedicate esclusivamente al personale di ruolo).
Le progressioni economiche orizzontali vanno rilevate nell'anno in cui è stato adottato il provvedimento di inquadramento (delibera, decreto, approvazione della graduatoria, eccetera) nella nuova posizione economica, indipendentemente dalla decorrenza giuridica ed economica e dall'effettiva corresponsione del trattamento economico. Pertanto, precisano i tecnici di Via XX Settembre, nel caso in cui la graduatoria relativa all'anno 2020 si stata approvata con formale provvedimento nel 2021 la registrazione dell'istituto dovrà avvenire nel Conto annuale 2021. Allo stesso modo dovrà essere censito nel Conto annuale in corso le progressioni economiche relative all'anno 2019 ma la cui graduatoria è stata approvata nel 2020. Infine, in merito alla tabella 11 (relativa alle assenze) si chiarisce che anche l'incremento dei giorni di permesso legge 104/1992 previsto dall'articolo 24 del decreto Cura Italia confluisce nella colonna «Legge 104/92».

Le specifiche per gli enti locali
Le tabelle interessate dai chiarimenti della Rgs sono per il momento solo la scheda informativa 1A e la tabella 13.
Sulla prima tabella, con riferimento alla formazione, si consiglia agli enti di censire la formazione nelle aree formative proposte attraverso un percorso logico sistematico dei contenuti disciplinari dei corsi realizzati e al contempo si fornisco degli esempi pratici.
Sulla tabella 13, quella cioè alle indennità accessorie, i chiarimenti riguardano la rilevazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario (previste dall'articolo 115 del decreto Cura Italia) e dell'indennità di ordine al personale della polizia locale.
Le predette prestazioni di lavoro straordinario sono da rilevate nella colonna «Straordinario» mentre l'indennità di ordine pubblico, trattandosi di voce accessoria non di natura contrattuale, dovrà essere censita nella voce di spesa «Altre spese accessorie e indennità varie». I rimborsi ricevuti dallo Stato, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, devono, invece, registrarsi nella tabella 14 (colonna «Altri rimborsi ricevuti dalle amministrazioni»).

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