Fisco e contabilità

Conto del consegnatario delle azioni, dalla Corte dei conti i criteri per superare il test di regolarità

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di Marco Rossi e Patrizia Ruffini

Dalla Corte dei conti i principi e i criteri da seguire per una corretta redazione del conto del consegnatario dei titoli azionari. La sezione giurisdizionale per la Toscana (sentenza/ordinanza n. 127/2020), nell'esame dei conti presentati da un Comune, offre una utile check list per superare il test di regolarità del conto.

I titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni per i quali sussiste l'obbligo di resa del conto giudiziale, esteso agli enti locali grazie all'articolo 93 del Tuel.

Il conto deve essere reso anche per i titoli cosiddetti dematerializzati, in quanto anche essi sono inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (crediti, partecipazioni, azioni, beni mobili). In questo caso, è tenuto alla resa del conto giudiziale il soggetto incaricato dall'ente di esercitare i diritti di azionista nelle società partecipate, ossia chi li gestisce (sezione Molise, n. 64/2017; sezione Veneto, n. 122/2017. In tal senso anche Corte dei conti, sezione controllo Toscana, delibera n. 17/2010/PAR).

Il conto, redatto sul modello 22, sottoscritto dall'agente contabile e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all'inizio e alla fine dell'esercizio, con l'indicazione del motivo delle variazioni (sezione Veneto, n. 62/2012; sezione Molise, n. 64/2017; sezione Veneto, n. 122/2017). Secondo la Cassazione, infatti, «il giudizio non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti» (Cassazione, Sezioni unite, ordinanza n. 7390/2007).

Devono poi essere documentate, con apposita relazione, anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche, anche se tale rendicontazione riguarda «una responsabilità nei confronti dell'ente di appartenenza che sembrerebbe configurarsi più come responsabilità di gestione amministrativa che contabile in senso proprio» (Corte dei conti, sezione controllo Toscana, delibera n. 17/2010). Infatti, la Corte di cassazione ha precisato che: «L'agente contabile non può…essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare di partecipazioni (quali l'espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato, l'esercizio di un diritto di opzione)» (Cassazione, Sezioni unite, ordinanza n. 7390/2007). Il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico può tuttavia comportare ipotesi di responsabilità, azionabile avanti la Corte dei conti ad iniziativa del Pubblico ministero contabile.

Il visto di parificazione deve riguardare la corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio.

L'obbligo della resa del conto giudiziale, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è attribuito il sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume di conseguenza la veste di agente contabile, come confermato dall'espressa previsione dell'articolo 9 del Dlgs 175/2016: «per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato».

In relazione ai conti sottoposti a controllo, i giudici offrono utili criteri di redazione. Innanzitutto il modello 22 deve riportare tutte le partecipazioni detenute dall'ente, comprese quelle in consorzi e/o fondazioni. Anch'esse, infatti, presuppongono una gestione, l'esercizio dei diritti di socio e l'esecuzione di ordini impartiti dal vertice istituzionale, con la conseguente necessità di individuare un agente consegnatario che esegua le direttive impartite e ne renda conto tramite l'inserimento della partecipazione nel conto giudiziale, naturale strumento di rendicontazione.

I conti del consegnatario devono rappresentare poi la situazione reale dei titoli, costituita dalla consistenza iscritta nel conto del patrimonio con indicazione delle variazioni di consistenza, in aumento o in diminuzione, intervenute nell'anno. Non ha dunque senso rappresentare nei conti giudiziali una consistenza di valore che resti immutata esercizio dopo esercizio e disallineata dalle scritture patrimoniali. Il valore deve dunque essere allineato con inventari e conto del patrimonio aggiornati.

Il mancato rispetto di questi principi comporta l'ordine impartito all'agente contabile di ricompilare i conti resi e di procedere di nuovo alla parifica. Infine, va evidenziata la trasmissione della sentenza per i provvedimenti consequenziali al Procuratore Regionale, in specie per l'individuazione di eventuali profili di responsabilità per danno erariale cagionato all'ente dagli amministratori.

La sentenza della Corte dei conti Toscana n. 127/2020

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