Appalti

Conto alla rovescia per il Durc di congruità: esclusi solo i lavori privati sotto settantamila euro

Dal primo novembre scatta l'obbligo di attestare l'incidenza della manodopera: guida alle novità

di Luigi Caiazza

Dal primo novembre entreranno in vigore le disposizioni, emanate con il Dm n. 143 del 25 giugno scorso, relative alla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione dell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, e della relativa tabella recante gli indici di congruità.

In merito al campo di applicazione del citato decreto, secondo quanto precisato dall'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la nota prot. n. 5223 del 19 luglio, rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Come stabilito dal decreto in esame (art. 2) la congruità della manodopera si riferisce all'incidenza di quest'ultima relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito di lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Tuttavia, le disposizioni in esame non si applicano al settore privato il cui valore risulti complessivamente di importo inferiore ad euro settantamila.

Allegata al Decreto è riportata la tabella degli indici di congruità definiti con il citato Accordo collettivo del 10 settembre 2010 ove per ciascuna categoria di attività edile è riportata la percentuale di incidenza della manodopera sul valore dell'opera alla quale occorre fare riferimento in fase di prima applicazione del decreto il quale si riferisce a i lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal primo novembre.

Ai fini della verifica della congruità si tiene conto delle informazioni rese dall'impresa si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla competente Cassa Edile/Edilcassa con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la sua realizzazione, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

L'attestazione di congruità è rilasciata, dalle citate Casse, entro dieci giorni dalla richiesta. Per i lavori pubblici la richiesta sull'opera complessiva è effettuata dal committente prima di procedere al saldo finale dei lavori o dall'impresa affidataria in occasione dell'ultimo stato di avanzamento. Per i lavori privati la congruità dell'incidenza di manodopera deve essere dimostrata dal committente prima dell'erogazione del saldo finale. A sua volta l'impresa affidataria presenterà l'attestazione della congruità dell'opera complessiva.In caso di "incongruità", la Cassa comunica all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni attraverso il versamento sulla differenza tra il costo del lavoro stabilito in tabella e quello denunciato-versato.

La regolarizzazione legittima il rilascio dell'attestazione di congruità.In caso di mancata ottemperanza alla regolarizzazione, la Cassa procede ad iscrivere l'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (Bni).Tale iscrizione non ha luogo qualora lo scostamento tra il dovuto e versato è in misura pari o inferiore al 5% ed il direttore dei lavori ne giustifichi la differenza.Negli altri casi la mancata regolarizzazione nei termini citati, l'esito negativo della verifica di congruità, riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide sulle successive verifiche di regolarità contributiva, per l'impresa affidataria, ai fini del rilascio del Durc on-line.

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