Appalti

Contratti pubblici, imposta di bollo da applicare anche su verbali e certificati

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul trattamento dei documenti relativi all'avvio, sospensione e ripresa dell'esecuzione del contratto e sui certificati di ultimazione e verifica di conformità

di Federico Gavioli

In materia di appalti pubblici si deve applicare l'imposta di bollo sul verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, sul verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione del contratto, sul certificato di ultimazione delle prestazioni e sul certificato di verifica di conformità. É il chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 130 del 20 gennaio 2022.

Il quesito
La pronuncia dei tecnici delle Entrate nasce dalla richiesta di chiarimenti di un soggetto istante con riferimento ad alcuni atti relativi ai lavori pubblici da assoggettare o meno a imposta di bollo sin dall'origine (articolo 2, della Tariffa allegata al Dpr 26 ottobre 1972 n. 642). In particolare il soggetto istante riteneva che i documenti relativi ai contratti pubblici di seguito indicati:
• verbale di avvio dell'esecuzione del contratto;
• verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione del contratto;
• certificato di ultimazione delle prestazioni;
• certificato di verifica di conformità,
rilevando la corrispondenza degli stessi con gli atti contabili previsti dal capo III del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), fossero soggetti a imposta di bollo.

La risposta delle Entrate
L'agenzia delle Entrate, dopo una meticolosa ricostruzione della normativa di riferimento contenuta nel Codice dei contratti pubblici relativa ai suindicati documenti, con riferimento all'applicazione dell'imposta di bollo, osserva quanto segue.

L'articolo 1 del Dpr 26 ottobre 1972 n. 642 dispone che «Sono soggetti all'imposta (...) gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa». L'articolo 2 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr prevede l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine per le «Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti».

L'agenzia delle Entrate ritiene che il l verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, poiché contiene le descrizioni delle aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività e dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, sia da assoggettare all'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio, secondo l'articolo 2, della Tariffa.

L'imposta di bollo si applica anche al verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione del contratto di cui all'articolo 23 del Dm 7 marzo 2018 n. 49, poiché descrive, come già precisato dal Codice dei contratti pubblici , «l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione».

Infine, in relazione ai certificati di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità, si ritiene applicabile l'articolo 4 della Tariffa che assoggetta all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di 16 euro per ogni foglio gli: «Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta».

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