Personale

Contratto, i compensi da «piani di razionalizzazione» rientrano tra quelli accessori per le EQ

Primi chiarimenti dell'Aran che si è anche soffermata sulla disciplina dell'indennità di servizio esterno ora cumulabile con l'indennità di condizioni lavoro

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

I compensi derivanti dall'applicazione delle previsioni contenute nel decreto legge 98/2011 (cosiddetti «piani di razionalizzazione») rientrano nella fattispecie dei «compensi aggiuntivi previsti da specifiche disposizioni di legge» che possono essere erogati, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai titolari di posizione organizzativa (sino al 31 marzo 2023) e al personale con incarico di EQ (a partire dal 1° aprile 2023).
Il nuovo contratto del 16 novembre 2022 esplicitamente espunta l'incumulabilità dell'indennità di condizioni lavoro con l'indennità di servizio esterno spettante al personale della polizia locale, ma bisogna porre particolare attenzione, per evitare di non incorrere in responsabilità, a non indennizzare lo stesso disagio con due o più causali diverse.
Sono queste le conclusioni cui giunge l'Aran con alcuni pareri pubblicati in questi giorni nella banca dati «orientamenti applicativi» e che rappresentano anche le prime indicazioni ufficiali sul nuovo contratto.

Compensi aggiuntivi
L'articolo 18 del contratto delle funzioni locali del 21 maggio 2018 ha previsto che ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati unicamente i compensi aggiuntivi ivi indicati.
Nell'elencazione dei predetti compensi è stata fatto esplicito riferimento a quelli che specifiche disposizioni di legge prevedono espressamente a favore del personale (lettera h).
Su quest'ultima fattispecie, la scelta negoziale è stata di evitare di cimentarsi in un elenco tassativo (anche per non incorrere il rischio di dimenticarne qualcuno) ma di fornire un'elencazione esemplificativa e non esaustiva (quali gli incentivi per funzioni tecniche, i compensi professionali degli avvocati, i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio o ancora quelli per le attività di recupero dell'evasione dei tributi).
Il contratto del 16 novembre, con l'articolo 20, ha effettuato una riscrittura della disciplina relativa ai compensi aggiuntivi per i titolari di incarichi di EQ.
L'impianto della previgente disciplina è stato confermato seppur con alcuni interventi manutentivi che hanno consentito nella definizione dei «compensi aggiuntivi previsti da specifiche disposizioni di legge» di attualizzare alcune voci (come il riferimento all'articolo 1, comma 1091 della legge 145/2018 per gli incentivi anti-evasione Imu e Tari) e inserirne altre (compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 43 della legge 449/1997). Entrambe le formulazioni contrattuali (articolo 18 del contratto del 21/5/2018 e articolo 20 del nuovo contratto) non hanno fatto alcun cenno ai compensi derivanti dall'applicazione delle previsioni contenute nel decreto legge 98/2011 (cosiddetti «piani di razionalizzazione»).
Per l'Aran (parere CFL169b) i predetti compensi, seppur non espressamente contemplati nell'elencazione fornita dal contratto rientrano a pieno titolo nella casistica dei «compensi aggiuntivi previsti da specifiche disposizioni di legge», pertanto, possono essere erogati sia ai titolari di posizione organizzativa (sino al 31 marzo 2023) sia al personale con incarico di EQ (dal 1° aprile 2023), in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato.

Indennità di condizioni lavoro
L'ultima tornata contrattuale nel confermare la disciplina dell'indennità di condizioni lavoro contenuta nell'articolo 70-bis del contratto del 21 maggio 2018 (che non risulta abrogato) ha rideterminato, con l'articolo 84-bis, l'importo massimo in euro 15.
L'Agenzia, nel parere CFL172, si sofferma sul regime di cumulabilità dell'indennità in esame con altre fattispecie indennitarie.vEvidenzia come la scelta negoziale, effettuata nel nuovo contratto, è stata di eliminare nella disciplina dell'indennità di servizio esterno (contenuta all'articolo 100) l'incumulabilità con l'indennità di condizioni lavoro.
Una cumulabilità che è resa possibile solo se lo stesso disagio non venga indennizzato con due o più causali diverse.

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