Personale

Contratto, enti chiamati a ridisegnare il contenuto delle attività richieste ai dipendenti

Si tratta di un pesante impegno organizzativo per le amministrazioni alla prova della concreta attuazione

di Arturo Bianco

Una delle parti di maggiore rilievo innovativo del contratto 16 novembre 2022 e, contemporaneamente, di più pesante impegno organizzativo per gli enti nella concreta attuazione è costituita sicuramente dalla revisione dell'ordinamento professionale. Non a caso le amministrazioni hanno tempo fino al primo giorno del quinto mese successivo la sottoscrizione, quindi fino al 1° aprile del 2023, per dare concreta applicazione a queste previsioni.

Il primo elemento di novità è costituito dalla sostituzione delle aree alle categorie. Il termine area riprende quello utilizzato in altri contratti, a partire dalle previsioni dettate dal contratto del personale delle funzioni centrali. Rimane confermato il numero di 4: la categoria A diventa area degli operatori, quella B area degli operatori esperti, quella C area degli istruttori e quella D area dei funzionari e dell'elevata qualificazione. Di conseguenza, si deve rilevare -in primo luogo- che è stata superata la distinzione tra le posizioni giuridiche di ingresso B1 e B3: ambedue sono state unificate nell'area degli operatori esperti. Con il che viene completato il processo di superamento delle posizioni di ingresso differenziato, processo avviato dal contratto 21 maggio 2018 con la unificazione delle posizioni di ingresso B1 e B3. Si deve evidenziare che l'accesso a quest'area dovrà essere effettuato tramite concorsi o scorrimento di graduatorie o chiamata dall'elenco di idonei e non si deve considerare consentito l'avviamento tramite i centri per l'impiego. Si deve giungere a questa conclusione in quanto il titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno è sì l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma è richiesta anche una specifica qualificazione professionale.

La seconda considerazione è che, accogliendo la richiesta dell'Anci, il vincolo dettato dal Dl 80/2021 all'istituzione di un'area delle elevate qualificazioni è stato applicato in modo da non limitare la platea dei soggetti cui possono essere conferiti questi incarichi, platea che continua a essere costituita da tutti coloro che sono inquadrati nella vecchia categoria D.

La terza considerazione è che la mancata istituzione di un'area delle elevate qualificazioni in modo autonomo ha determinato l'impossibilità di superare la categoria A, come più volte ipotizzato e come sollecitato dalla necessità di aumentare la qualificazione professionale del personale: il Dl 80/2021 impone infatti che in tutte le Pa ci siano 3 aree e quella delle elevate qualificazioni.

Sono state cambiate in modo molto significativo le declaratorie delle aree, quindi gli elementi essenziali che individuano il contenuto delle attività richieste, i requisiti per l'accesso e la esemplificazione dei profili. Queste previsioni sono completate dalla disapplicazione delle declaratorie dettate dal contratto 31 marzo 1999. Di conseguenza, gli enti sono chiamati a definire in modo nuovo i propri profili professionali, quindi a ridisegnare il contenuto delle attività richieste ai dipendenti. Si deve aggiungere che questa modifica è sollecitata anche dalle scelte contenute nel Dl 36/2022, che all'articolo 1 ha impegnato tutte le Pa a rivedere i profili professionali in modo da descrivere non più solamente le conoscenze, ma anche le competenze e le capacità. Nell'applicazione di questa previsione gli enti devono tenere conto delle indicazioni dettate, in attuazione della modifica legislativa, dalle Linee Guida della Funzione pubblica con il decreto del 22 luglio 2022, oltre che ovviamente del contratto 2019/2021.

Le amministrazioni dovranno quindi definire nei prossimi mesi i nuovi profili professionali, materia che è oggetto di informazione e di confronto con i soggetti sindacali, nonché dare corso alla trasposizione del personale in servizio dalle categorie alle aree e modificare di conseguenza i contratti individuali di lavoro. Il contratto è molto attento nell'indicare che le graduatorie dei concorsi basati sulle categorie vanno utilizzate per le assunzioni nelle aree, salvo che gli enti -motivatamente occorre aggiungere- decidano di procedere alla revoca in autotutela di quelli in itinere alla data del 1° aprile 2023, cioè all'entrata in vigore della revisione dell'ordinamento professionale.

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