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Contratto, le novità del testo finale: progressioni verticali anche oltre lo 0,55% del monte salari 2018

Inserimento nel fondo delle risorse decentrate del differenziale D1-D3

di Gianluca Bertagna

Finanziamento delle progressioni verticali e inserimento nel fondo delle risorse decentrate del differenziale D1-D3. Sono queste le due principali novità contenute nel contratto definitivo delle Funzioni Locali stipulato il 16 novembre rispetto all'ipotesi di inizio agosto. Insieme ad altre correzioni di piccoli refusi le parti hanno quindi sottoscritto un accordo che ha sistemato alcuni dubbi sorti in questi mesi.

L'istituto delle progressioni verticali, ad esempio, sta tenendo banco tra le questioni più innovative del contratto soprattutto per la possibilità di poter accedere all'Area superiore anche senza il titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno. Questa azione straordinaria sarà possibile solo dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2025 e come previsto dall'articolo 13 ha una specifica fonte di finanziamento, ovvero lo 0,55% del monte salari 2018 come previsto dalla Legge di Bilancio 2022. Nella versione dell'ipotesi contrattuale del 4 agosto scorso, questa somma sembrava l'unica possibile per permettere tali passaggi, ma nella stipula definitiva è apparso, in analogia al contratto delle Funzioni centrali, un "anche", che sta a significare che sicuramente va utilizzato quello spazio finanziario ma gli enti locali potranno ulteriormente procedere con gli inquadramenti in oggetto anche utilizzando le proprie risorse che a questo punto, però, andranno a impattare sui relativi limiti.

Con il recente accordo le parti hanno poi stabilito una integrazione delle voci che vanno a costituire il fondo delle risorse decentrate, molte delle quali decorreranno solo dal 2023. Una novità particolare è correlata al fatto che per le ex categorie B e D è prevista una sola posizione di accesso rispettivamente nell'area degli Operatori Esperti e dei Funzionari. All'interno degli enti, però, sono ancora presenti lavoratori inquadrati in posizione di accesso B3 e D3 alla luce della possibilità concessa dai contratto precedenti. Per gestire questa impasse, è stato quindi deciso che la differenza tra B1 e B3 e tra D1 e D3 venga prelevata dal fondo risorse decentrate. Per evitare, però, un'erosione dello stesso, gli enti dovranno inserire nella parte di costituzione del fondo lo stesso importo, come fosse una partita di giro. Mentre nella preintesa tale possibilità era concessa solo per i B1-B3 con la stipula definitiva sono stati giustamente ricompresi anche i D1-D3.

Si rilevano, infine, altre due nuove precisazioni. All'articolo 5 comma 2 è stato inserito che al termine della procedura sindacale del confronto va redatto un verbale a seguito del quale, poi, l'amministrazione può procedere con l'adozione dei provvedimenti.

Inoltre, nel ricordare che il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è, di regola, pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, il contratto ha precisato che il valore massimo dello stesso non può essere superiore al valore nominale di 7 euro come previsto dal Dl 95/2012.

Da ultimo, sono stati sistemati alcuni refusi materiali all'articolo 79 del contratto relativamente alle voci di costituzione del fondo in quanto la versione precedente rimandava a commi inconferenti.

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