Fisco e contabilità

Contratto di patrocinio, sufficiente la procura alla lite

In questo caso il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto

immagine non disponibile

di Marco Rossi

Il requisito della forma scritta ad substantiam per i contratti con la pubblica amministrazione è soddisfatto, per il patrocinio legale, con il rilascio al difensore della procura alla lite (articolo 83 del codice di procedura civile).

L'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona - mediante l'incontro di volontà fra le parti – l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell'autorità tutoria.

É quanto ha recentemente sancito, riprendendo un orientamento consolidato, la Corte di cassazione (con l'ordinanza n. 35835 della II Sezione Civile), in un procedimento nel quale un legale chiedeva la liquidazione delle spese e competenze per l'attività difensiva svolta nell'interesse di un Comune.

Nel giudizio di secondo grado la Corte d'Appello aveva, invece, fatto applicazione degli articoli 16 e 17 del Rd 2240/1923 che impongono la forma scritta per i contratti conclusi con la pubblica amministrazione.

Era stato anche ritenuto necessario, ai fini della validità dell'incarico, sia la quantificazione dei costi sia l'attestazione della relativa copertura finanziaria.

L'ordinanza ha – invece – ritenuto sufficiente il rilascio al difensore della procura alla lite per soddisfare il requisito formale imposto dalla legge ai contratti con la pubblica amministrazione, confermando la pretesa del legale specificamente incaricato.

La pronuncia sottolinea altresì un ulteriore importante principio: la delibera dell'ente territoriale che autorizza un proprio rappresentante a stare in giudizio non necessita dell'indicazione della spesa prevista e dei mezzi per farvi fronte, in quanto la nullità disposta dalla legge per la mancata previsione di tali elementi non riguarda i provvedimenti relativi alla partecipazione a controversie giudiziarie, sia per l'incerta incidenza del relativo onere economico (condizionato alla soccombenza) sia per il generale inserimento – nel bilancio dell'ente – di una voce generale inerente alle spese di lite.

Rileva, inoltre, il riferimento alle tariffe professionali, la cui applicabilità (in assenza di uno specifico accordo tra le parti) è di per sé sufficiente ad escludere l'incertezza in ordine alla controprestazione dovuta dall'amministrazione, quantificabile soltanto in via approssimativa al momento della stipulazione del contratto, in quanto correlata al compimento degli atti difensivi resi necessari dall'evoluzione del giudizio.

In forza di tali argomentazioni, quindi, il ricorso del legale è stato accolto, con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione che dovrà così conformarsi ai principi indicati.

Degli stessi principi devono tenere conto, però, anche gli enti locali in occasione del conferimento degli incarichi legali di rappresentanza in giudizio, nella prospettiva di assicurare e garantire la più efficace copertura finanziaria delle spese in vista del migliore presidio degli equilibri di bilancio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©