Personale

Contratto dirigenti e segretari, variazione e fondo di riserva per pagare gli arretrati in tempo

Con gli stipendi del mese di gennaio, sarà necessario erogare gli arretrati a partire dal 2016

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

A seguito della sottoscrizione del contratto per le funzioni locali destinato al personale dirigenziale e ai segretari, avvenuta il 17 dicembre 2020, le amministrazioni sono tenute a riconoscere i relativi benefici economici di natura obbligatoria. Pertanto, con gli stipendi del mese di gennaio, sarà necessario erogare gli arretrati a partire dal mese di gennaio 2016 e mettere a regime il nuovo trattamento economico pari a 125 euro al mese (100 euro per i segretari di fascia C).

Dove reperire le risorse? Gli enti che, in applicazione del punto 5.2.a del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, hanno correttamente accantonato negli anni precedenti le risorse necessarie per far fronte ai relativi oneri, sono chiamati ad applicare l'avanzo accantonato al bilancio dell'esercizio 2021. La facoltà è prevista dall'articolo 187 del Tuel il quale prevede che:
a. l'avanzo accantonato risultante dall'ultimo rendiconto approvato possa essere applicato al bilancio di previsione iniziale;
b. l'avanzo accantonato derivante da accantonamenti dell'esercizio precedente possa essere applicato al bilancio solamente in sede di variazione ed a condizione che venga disposto un preconsuntivo relativo a tutte le entrate e le spese e non solamente alle poste vincolate (punto 9.2.10 del p.c. all. 4/2 e articolo 187, comma 3-quinquies, del Tuel).

Gli enti dovranno compilare (ovvero aggiornare se lo hanno già approvato unitamente al preventivo 2021/2023) il prospetto del risultato presunto di amministrazione, corredato dei prospetti allegati a.1, a.2 e a.3 di determinazione delle quote accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo. Questi prospetti dovranno essere approvati dalla Giunta comunale in quanto funzionali all'applicazione dell'avanzo. Per chi avesse già approvato il bilancio, la variazione di bilancio per iscrivere le quote accantonate a finanziamento dei maggiori oneri da allocare sui pertinenti capitoli stipendiali è di competenza consiliare. Per chi invece si trova in esercizio provvisorio, l'applicazione dell'avanzo accantonato al bilancio è di competenza dell'organo esecutivo (articolo 175, comma 5-bis, del Tuel) sulla base di una relazione del dirigente che attesti la necessità di procedere, onde dare esecuzione ad una spesa obbligatoria. Su tale deliberazione si consiglia di acquisire il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, sebbene il punto 8.11 del pc. 4/2 lo preveda solamente in caso di applicazione delle quote vincolate.

Si tratta di una procedura complessa e lunga che potrebbe essere incompatibile con il poco tempo a disposizione degli enti per erogare gli stipendi del mese di gennaio. In alternativa essi potrebbero rimandare l'applicazione dell'avanzo a consuntivo approvato, ed utilizzare temporaneamente altre risorse reperite mediante:
a. una variazione compensativa tra capitoli della stessa missione e programma/titolo, che saranno poi reintegrati in un secondo momento (variazione di Peg in base all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e) del Tuel). Tale facoltà opera a prescindere dall'avvenuta approvazione del nuovo bilancio e risulta possibile anche istituire nuovi capitoli;
b. effettuare un prelevamento dal fondo di riserva, ammesso anche in esercizio provvisorio ai sensi del punto 8.12 del pc 4/2. Il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva sarà poi ridotto dell'importo del fondo utilizzato in esercizio provvisorio nel 2021.

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