Contravvenzioni stradali, la Corte dei conti fissa i limiti di rilevanza per la notifica dei verbali
Decidendo su un giudizio di responsabilità a carico del comandante della polizia municipale di un'importante città italiana - e di altri soggetti - per multe stradali non notificate nei termini di legge, la terza sezione d'Appello della Corte dei conti ha emesso una delle più interessanti sentenze di giurisprudenza contabile degli ultimi decenni (n. 103 depositata il 5 giugnop 2019), destinata a essere di riferimento anche per il futuro. Il giudice dell'appello, esaminando in via pregiudiziale l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria sollevata dalle parti costituite, osservava in punto di diritto - come rilevato anche nell'atto d'appello dallo Studio Legale D'Urso - che «nella vicenda si registrano due termini di prescrizione e un termine di decadenza. Un termine di prescrizione (quinquennale) riguarda l'esercizio del diritto di credito dell'amministrazione comunale e decorre dal momento dell'accertamento della violazione del codice della strada; il termine di decadenza, in base all'articolo 201 CdS, decorre anch'esso dall'accertamento della contravvenzione ed è impedito solo dal compimento dell'atto necessario (cioè dalla notifica del verbale di contravvenzione); il termine di prescrizione dell'azione per il risarcimento del danno erariale (quinquennale) decorre invece dal momento in cui il danno (ingiusto, cioè derivante da atto illecito) assume i caratteri dell'effettività, certezza e attualità».
La sentenza
Ebbene il giudice contabile dell'appello, con lasentenza n. 103/2019, confutando la posizione (erronea) della corte territoriale di I^ grado, ha precisato con un iter motivazionale pertinente e molto profondo che il difetto di notifica del verbale di contravvenzione, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta «la caducazione della cartella esattoriale per l'inesistenza del titolo esecutivo posto alla base della sua emissione». Pertanto, qualora manchi la prova della notifica del verbale, «l'obbligo di pagamento della somma dovuta si estingue», in base all'articolo 201, comma 5°, del Dlgs 285/1992 (testo unico codice della strada). Pertanto «l'omessa notifica del verbale di contravvenzione stradale, determinando l'inesistenza del diritto di credito, fa venir meno anche l'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria». Il termine de quo è un termine di decadenza, perché la sua inosservanza produce l'effetto di estinguere il diritto di credito e conseguentemente anche l'obbligo di pagare.
Le due situazioni giuridiche, diritto di credito e obbligo di pagare – osserva il Giudice dell'appello – non possono essere scisse; sono, per così dire, due facce della stessa medaglia, avendo riguardo entrambe all'essenza del rapporto – nascente dal medesimo fatto materiale – creditore/debitore. Sulla base di questi presupposti giuridici, con la sentenza n. 103/2019 si affermava il principio di diritto, dirimente ai fini del giudizio, secondo cui doveva escludersi che sia necessario accertare l'intervenuta decadenza con un provvedimento del giudice, essendo sufficiente che l'amministrazione, dopo aver accertato in sede di autotutela l'assenza del solo fatto impeditivo della decadenza (in questo caso la notifica regolare del verbale), provveda d'ufficio ad archiviare il procedimento sanzionatorio: diversamente gli eventuali successivi atti (esecutivi) sarebbero esposti a nullità. Con la sentenza n. 103/2013, si ricordava poi che la ratio dell'istituto della «decadenza» risiede nell'esigenza di garantire la certezza del diritto e nella necessità che i rapporti giuridici non restino a lungo indeterminati.
Alla luce di tali pregnanti considerazioni dirimenti in punto di diritto, si accertava l'intervenuta «decadenza estintiva», per decorrenza del termine previsto dall'articolo 201, comma 5°, del Tucds, dell'obbligo di pagamento delle sanzioni pecuniarie oggetto del giudizio, che risultavano non essere state notificate o rinotificate nei termini di legge. Ne conseguiva che tale accertamento decadenziale incideva de iure sull'intervenuta prescrizione (quinquennale) dell'azione relativa all'asserito danno erariale, trattandosi di contravvenzioni relative agli anni 2002-2006, non notificate o non rinotificate, con conseguente assoluzione dei soggetti convenuti in giudizio.
Deve evidenziarsi che la sentenza della Sezione III^ d'Appello della Corte dei conti n. 103/2019 si caratterizza per la valenza dei principi affermati e per il rigore giuridico utilizzato. Essa ha un effetto innovativo ed una forte capacità dirompente nella trattazione dell'argomento, e rappresenta un punto di riferimento di alto valore giuridico nella semplificazione di concetti spesso male utilizzati dagli operatori del diritto, quali gli istituti della prescrizione e della decadenza, incidenti in via diretta sull'esercizio corretto del diritto soggettivo in generale.