Fisco e contabilità

Contributi per assistenti sociali impiegati rispetto ai residenti: erogate le quote iscritte nel bilancio 2022 e stanziabili quelle 2023

Erogate agli ambiti territoriali le risorse del contributo per l'assunzione a tempo indeterminato

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Erogate agli ambiti territoriali le risorse del contributo per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali. Con un comunicato del 25 novembre, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che, con i Decreti direttoriali n. 210 del 2 settembre 2022 e n. 302 del 7 novembre 2022, sono state erogate le somme che erano state liquidate con Decreto ministeriale n. 126 del 13 luglio 2022 e n. 163 del 22 settembre 2022.

L'articolo 1, comma 797 e seguenti della legge 178/2020 (legge di Bilancio per il 2021) ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5mila abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio rappresentato da un operatore ogni 4mila abitanti.

Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, è prevista l'erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (Ats), in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

Il contributo è quantificato in 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento di 1 a 5.000. É' previsto, altresì, un contributo di 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5mila abitanti e fino al raggiungimento del di 1 a 4mila.

Ai fini della quantificazione delle somme spettanti al singolo ente, il numero medio di assistenti sociali in servizio con contratto a tempo indeterminato, in termini di equivalente a tempo pieno, viene raffrontato con la popolazione residente al 1° gennaio di ciascun anno.

Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni ma anche il personale già assunto, laddove eccedente le soglie previste. Nello specifico, ciascun Ambito avrà diritto al contributo fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa.

Dal punto di vista operativo:
• entro il 28 febbraio di ogni anno, il responsabile dell'Ambito inserisce sul sistema SIOSS i dati relativi al personale dell'anno precedente e le previsioni dell'anno corrente;
• entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati forniti dagli Ambiti, vengono riconosciute le somme liquidabili riferite all'anno precedente e prenotate le somme per l'anno corrente.

Contabilmente le risorse, relative all'anno precedente, diventano esigibili nell'esercizio successivo quando vengono ripartite. Pertanto le quote erogate ora, afferenti al rapporto assistenti sociali/popolazione anno 2021, in quanto esigibili quest'anno, sono accertabili nei bilanci degli enti in conto competenza 2022.

Infine, sulla base delle stime già inserite nei Decreti ministeriali n. 126 del 13 luglio 2022 e n. 163 del 22 settembre 2022, gli enti possono quantificare la previsione dei contributi spettanti per l'annualità 2023 da iscrivere nel nuovo bilancio di previsione.

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