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Contro il caro bollette ok dalla Ragioneria all'utilizzo dell'avanzo da Fondone

Quali sono quindi le risorse che possono essere utilizzate per il caro energia

di Elena Masini

A pochi giorni di distanza dall'entrata in vigore del Dl Aiuti, è stata approvata la legge. 51/2022 di conversione del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21 (cosiddetto «decreto energia»), finalizzata a individuare risorse aggiuntive da destinare al pagamento delle maggiori spese per l'energia elettrica. La norma (articolo 37-ter) opera in modifica del comma 6 dell'articolo 13 del Dl 4/2022: questo comma (inserito nell'ambito dell'articolo che allunga di un anno l'utilizzo delle risorse Covid) ha prorogato al 2022 l'applicazione dell'articolo 109 del Dl 18/2022 e, di conseguenza, la possibilità di utilizzare l'avanzo libero e i proventi da concessioni edilizie per le spese connesse all'emergenza Covid. Quali sono quindi le risorse che possono essere utilizzate per il caro energia? Gli oneri di urbanizzazione e l'avanzo libero o l'avanzo da fondone?

Il dubbio da dirimere è se il riferimento a «le risorse di cui al presente articolo»vada disposto alternativamente:
a) all'articolo 109 del Dl 18/2020, tale per cui il nuovo intervento normativo si interpreterebbe come finalizzato a consentire agli enti di impiegare non solo l'avanzo libero ma anche i proventi da permessi di costruire per il "caro-luce". In questo senso, ad esempio, si è espresso il Servizio Studi del Senato nel Dossier di documentazione n. 527/1 del 10 maggio 2022 (pag. n. 307);
b) all'articolo 13 del Dl 4/2022 che ha esteso al 2022 la possibilità di utilizzo delle risorse Covid. In questo caso, la norma sarebbe finalizzata a consentire agli enti locali di destinare gli avanzi non spesi al 31 dicembre 2021 da fondo funzioni fondamentali e ristori di entrata Imu e Tosap/Cosap per finanziare gli aumenti di spesa dell'energia elettrica. In questo senso, ad esempio, si è espresso il Servizio Studi della Camera nel Dossier di documentazione n. 527/2 del 13 maggio 2022 (pag. 338).

Tale ultima interpretazione appare quella più aderente al testo normativo, tenuto conto che la modifica apportata al comma 6 dell'articolo 13 non interviene sull'articolo 109 del Dl 18/2020 bensì si pone come norma esterna da collocare sistematicamente nell'ambito dell'articolo 13 del Dl 4/2022 e quindi nell'ambito delle disposizioni volte a disciplinare l'utilizzo delle risorse Covid. Il corto circuito interpretativo è stato sciolto dalla Ragioneria generale dello Stato, che ha confermato in via informale la possibilità di utilizzare l'avanzo da fondone per finanziare i maggiori oneri della luce. Tale apertura, fortemente auspicata dagli enti alle prese con evidenti difficoltà di far fronte agli aumenti di spesa dell'energia, deve essere salutata con estremo favore in quanto finalizza risorse per una oggettiva e impellente necessità, evitando il rischio di restituzione. E certamente, a ridosso della scadenza per la trasmissione della certificazione sull'utilizzo delle risorse Covid per il 2021, rimette ancora una volta in discussione le scelte degli enti, che ora potrebbero essere interessati a portare sul 2022 uno stock di risorse più alto proprio per dare copertura a tali maggiori spese.