Controlli interni, la Corte dei conti chiede agli enti migliori modalità di campionamento degli atti
Già nel 2014 la Sezione Autonomie aveva raccomandato l'adozione di criteri fissati a livello internazionale
La delibera n. 192/2020 della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo offre lo spunto per una riflessione sull'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni, inteso come sistema finalizzato, principalmente, a verificare il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dell'ente, in presenza di servizi ed attività da rendere alla cittadinanza con adeguati livelli qualitativi; peraltro, nel caso di rilevata assenza e inadeguatezza degli strumenti e metodologie di controllo interno, le sezioni giurisdizionali regionali possono irrogare sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori locali.
Il referto annuale che viene compilato dai sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dai sindaci delle Città metropolitane e dai presidenti delle Province si compone di molteplici sezioni che spaziano dal controllo di regolarità amministrativa e contabile al controllo strategico, al controllo di gestione, a quelli sugli equilibri finanziari e sugli organismi partecipati, al controllo sulla qualità dei servizi.
Nella delibera in oggetto, la Corte dei conti, pur affermando la sostanziale adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato dall'ente, segnala alcune criticità, in particolare, la necessità di perfezionare le modalità di campionamento e selezione degli atti da sottoporre a esame.
Dalla delibera si evince che l'ente locale effettua il controllo successivo sugli atti mediante una tecnica di estrazione casuale a campione trimestrale nella misura del 10% delle seguenti tipologie di atti emanati: determinazioni di impegno della spesa; gli atti di indizione di gara; i provvedimenti concessori ed autorizzatori relativamente al solo rispetto del procedimento amministrativo; i provvedimenti ablativi; le ordinanze; i contratti e le convenzioni.
In proposito, la Corte dei conti ha richiamato l'attenzione dell'ente alla deliberazione n. 28/2014 della Sezione delle Autonomie dove si raccomandava che la selezione delle tecniche di campionamento fosse effettuata tenendo conto anche dei criteri fissati a livello internazionale (ISA 530, ISSAI 1530), onde evitare l'utilizzo di tecniche di natura non statistica e non probabilistica.
La Corte ha invitato l'ente a passare a modalità di selezione del campione di riferimento sulla base di tecniche statistiche maggiormente sofisticate; questo permetterebbe di proiettare i controlli nella logica del rischio, presidiando le aree più esposte alla possibilità di irregolarità, anche in una prospettiva ciclica che tragga spunto dalle risultanze delle verifiche degli esercizi precedenti.
Stabilire una percentuale fissa o un numero fisso di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti, a parere della Corte, non è un criterio esaustivo di campionamento, poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri. Sarebbe, quindi, opportuno che alcuni atti, pur non rientrando nella selezione effettuata, venissero comunque sottoposti a controllo qualora di importo rilevante o se attinenti a un'area particolarmente rischiosa di gestione.