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Controlli sui tempi medi di pagamento dei debiti commerciali dell'organo di revisione

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di Michele Tetro (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Entro il 28 febbraio, gli enti locali devono verificare il rispetto degli indicatori previsti dalle lettere a) e b) del comma 859 della legge n. 145 del 2018, vale a dire:
• debito commerciale residuo scaduto alla fine dell'esercizio precedente ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
• indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (i termini ordinari sono di 30 giorni), come fissati dal decreto legislativo n. 231 del 2002.

Entrambi gli indicatori sono elaborati mediante la nuova piattaforma dei servizi della Ragioneria generale dello Stato denominata AreaRGS; i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare, alle quali è applicata di default la data di pagamento al 31 dicembre dell'anno, nonché delle fatture pagate nel periodo anche se non ancora scadute. Anche per il 2023, le amministrazioni pubbliche possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili se trasmettono al sistema Pcc nell'AreaRGS la comunicazione relativa allo stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati relativa ai due esercizi precedenti, previa verifica dell'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Nell'ipotesi in cui non vengano rispettate le citate condizioni definite dalle lettere a) e b) del comma 859, gli enti sono sempre tenuti a variare il proprio bilancio per stanziare il Fgdc, compreso il bilancio gestito nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio. Con delibera di giunta stanziano l'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (Fgdc) nella parte corrente del proprio bilancio.

L'importo del Fgdc è calcolato applicando le percentuali in misura variabile dall'1% al 5%, previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 862, agli stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione riguardanti la spesa per l'acquisto di beni e servizi, in proposito, occorre fare riferimento al macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi".

Sono esclusi dal calcolo dell'accantonamento gli stanziamenti di spesa finanziati da risorse vincolate. Secondo la RGS (circolare n. 17/2022), per l'individuazione delle spese vincolate, gli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, fanno riferimento alle spese che, se non impegnate al 31 dicembre di ciascun anno, sono inserite nell'allegato A/2 al rendiconto, ai sensi dell'articolo 187, comma 3-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Secondo, invece, la sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti (deliberazione 19 gennaio 2022 n. 4) l'esclusione concernente gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione dovrebbe intendersi limitata alle sole ipotesi in cui il regime vincolistico opera anche in termini di cassa oltre che di competenza.

Nel corso dell'esercizio, in occasione delle variazioni di bilancio degli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, è conseguentemente adeguato anche l'accantonamento al Fgdc. Al termine dell'esercizio, lo stanziamento definitivo relativo al Fgdc confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Si evidenzia, al riguardo, che il Fgdc accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto è costituito dalla sommatoria dell'ammontare definitivo degli accantonamenti al Fgdc stanziati nel bilancio di previsione degli esercizi precedenti e nel bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Ai sensi del comma 863, l'importo accantonato nel corso degli anni nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859. Pertanto, nell'esercizio in cui l'ente rileva, in relazione alle risultanze dell'esercizio precedente, il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859, non viene effettuato l'accantonamento nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione e, in sede di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente, è liberata la quota accantonata del risultato di amministrazione relativa al Fgdc.

Si ricorda in ultimo che, al fine di favorire il monitoraggio e le verifiche dell'applicazione delle misure di garanzia, nel modulo finanziario del piano dei conti integrato è stato inserito il codice U.1.10.01.06.001 "Fondo di garanzia debiti commerciali" da attribuire allo stanziamento relativo al Fgdc a decorrere dall'esercizio 2022.

Per le medesime finalità, a decorrere dal bilancio di previsione 2023-2025 e dal rendiconto 2022, nell'allegato A/1, concernente l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione, è stata inserita un'apposita voce dedicata al Fgdc, che riporta l'andamento di tale accantonamento dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'esercizio.

Dal 1° gennaio 2023, in attuazione della riforma 1.11 del Pnrr, sono entrate in vigore le nuove disposizioni circa il calcolo dei tempi di pagamento (come chiarito nella circolare RgS n. 17/2022), che richiedono il raffronto fra gli indicatori calcolati con la media semplice e quelli misurati con la media ponderata. Se nel corso del 2023 lo scostamento fra i due valori risulterà superiore a 20 giorni, il rispetto dei tempi di pagamento sarà misurato con la media semplice (al posto di quella ponderata utilizzata fino al 2022). La Ragioneria Generale dello Stato invita gli enti ad una programmazione che assicuri parità di trattamento, evitando di favorire le fatture di importo più elevato.

Venendo all'attività propria dell'organo di revisione, a questo punto è opportuna qualche riflessione per supportare l'attività di verifica che tale organo, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, è tenuto ad espletare nella specifica area dei controlli sul rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali, nonché sui relativi adempimenti di monitoraggio.

Nell'ambito dei compiti di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di legge, l'organo di revisione è tenuto ad assolvere ad apposite attività di controllo anche in relazione alla verifica dell'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in tema di rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. La circolare della RgS n. 20 del 5 maggio 2017 (circolare Vademecum per la revisione amministrativo contabile degli enti e organismi pubblici) costituisce lo strumento di supporto alle funzioni svolte dall'organo di revisione e, pertanto, si rimanda ai principi di comportamento che il revisore è tenuto ad osservare, nel rispetto degli ordinamenti degli enti, nonché alle apposite indicazioni in essa contenute (paragrafo 2.11 - Controllo sull'osservanza delle disposizioni di legge dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali) in merito all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di contrasto al ritardo nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, nella circolare, sempre della RgS, n. 14 del 29 aprile 2019, sono state fornite alcune indicazioni circa gli adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, che si intendono qui richiamate integralmente.

L'organo di revisione, tenuto alla verifica della corretta attuazione degli adempimenti ivi previsti e delle relative misure di garanzia, avrà cura di esporre l'esito delle verifiche effettuate nell'ambito della verbalizzazione delle riunioni del medesimo organo. Considerato che le informazioni sui pagamenti effettuati sono di fondamentale importanza per la verifica della tempestività dei pagamenti e sono utilizzati per il calcolo dei relativi indicatori previsti dalla legge, l'organo di revisione avrà cura di effettuare opportuni accertamenti sul rispetto da parte dell'ente dei termini di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231. Accertamenti che potranno essere svolti con specifici controlli ovvero in occasione della periodica verifica di cassa, esaminando, a campione, i mandati di pagamento e riscontrando anche il rispetto delle scadenze di pagamento.

Con riferimento alle misure di garanzia previste dalla legge n. 145 del 2018, ai fini della relativa applicazione, occorre verificare il rispetto degli indicatori previsti dal comma 859, lettere a) e b), della medesima legge, di cui si è detto precedentemente. Per quanto concerne le verifiche della corretta attuazione delle suddette misure di garanzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 872, della legge n. 145 del 2018, le attività del competente organo di controllo dovranno essere condotte in ragione dell'esigenza che l'ente ottemperi in maniera puntuale agli adempimenti discendenti dall'applicazione degli interventi correttivi prescritti. In particolare, per gli enti non rispettosi degli indicatori previsti dall'art. 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018, occorre tener presente che tali enti, come già in precedenza puntualizzato, sono tenuti, ai sensi del comma 862, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con delibera di giunta, a stanziare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali (Fgdc) nella parte corrente del proprio bilancio.

Pertanto, il competente organo di controllo, al fine di verificare i presupposti per l'applicazione delle misure correttive, è chiamato a riscontrare gli indicatori riferiti all'esercizio precedente in tempo utile affinché venga rispettata la suddetta scadenza da parte dell'ente controllato.

Per completezza, si rammenta l'ulteriore condizione da verificare ai sensi dell'articolo 1, comma 868, della legge n. 145 del 2018, in base al quale le misure di garanzia di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle pubbliche amministrazioni che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, ai sensi dell'articolo 33 decreto legislativo 33/2013.

(*) Ancrel Bari-Bat

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