I temi di NT+L'ufficio del personale

Convocazione e commissioni di concorso, incentivi funzioni tecniche e accrediti figurativi

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Uso della mail nella convocazione alle prove di concorso
Sono queste le principali considerazioni contenute nella sentenza n. 5491/2021 del Consiglio di Stato riguardante il caso di un'amministrazione che ha previsto che la convocazione dei candidati a un concorso per l'espletamento della prova sia partecipata a mezzo comunicazione scritta personale via mail:

• l'onere probatorio dell'avvenuto ed effettivo ricevimento della convocazione è posto in capo all'amministrazione;
• la lacuna probatoria non può andare a pregiudizio del concorrente che, quindi, non può essere legittimamente escluso dalla procedura per mancata presentazione nel giorno, luogo e orario di svolgimento della prova;
• se è previsto nella convocazione che il candidato dia un espresso riscontro della sua ricezione e ciò non avviene, questa circostanza unitamente all'assenza di altri elementi dai quali desumere il corretto ricevimento della comunicazione, avvalorano l'affermazione del candidato di non aver mai ricevuto la mail di convocazione.

Il trattamento economico negli incentivi per funzioni tecniche
Alla Corte dei conti dell'Abruzzo sono stati posti alcuni quesiti inerenti gli incentivi per funzioni tecniche, (articolo 113 del Dlgs 50/2016).
Nella deliberazione n. 280/2021/PAR, i magistrati contabili dell'Abruzzo hanno espresso il proprio avviso, ricordando che la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire in diverse pronunce (Corte dei conti Puglia n. 33/2014/PAR; Corte dei conti Lombardia n. 98/2016/PAR), che per trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, debba intendersi l'importo degli emolumenti per i quali maturi – nell'anno considerato – il diritto alla percezione in base al suddetto trattamento, non rilevando la fase del pagamento (cosiddetto criterio di cassa) e dovendo essere esclusa la quota derivante da altri incentivi per la progettazione. Deve, poi, precisarsi che «il limite, essendo rapportato a un'annualità, è apposto non solo alla misura dell'incentivo del singolo incarico, ma anche alla sommatoria degli incentivi relativi agli incarichi eseguiti, anche parzialmente, nel corso dell'anno. […] L'eventuale eccedenza dell'incentivo rispetto al limite normativo costituisce economia acquisita definitivamente al bilancio dell'ente e non redistribuibile al personale destinatario dell'incentivo né, tanto meno, alla medesima unità di personale nell'anno successivo a quello di esecuzione dell'incarico» (Corte dei conti Puglia n. 33/2014/PAR). Inoltre dalla deliberazione, si ricava la necessità che non vengano considerati nell'individuazione del parametro del trattamento economico complessivo annuo lordo, da considerare come visto dimidiato, sub specie di trattamento accessorio di qualunque natura, i corrispettivi percepiti a titolo di incentivi per la progettazione, è data dal fatto che, altrimenti, «verrebbe meno la funzione di limite di spesa chiaramente e espressamente assegnata allo stesso. Il predetto limite, così calcolato, non sarebbe fisso, ma aumentando nella misura corrispondente agli stessi compensi […] maturati nell'anno di riferimento, risulterebbe di fatto irraggiungibile in aperta e manifesta contraddizione con la lettera e con la finalità della legge che prevede espressamente un tetto retributivo individuale specifico […] in aggiunta al tetto generale legislativamente parametrato, viceversa, alla remunerazione del primo presidente della Corte di cassazione. Ciò in una prospettiva generale di contenimento dei compensi corrisposti ai dipendenti pubblici per l'esercizio di particolari attività in deroga al principio generale dell'onnicomprensività della retribuzione. (Corte dei conti Lombardia, deliberazione n. 469/2015/PAR)» (Corte dei conti Lombardia n. 98/2016/PAR).

Accrediti figurativi per cariche pubbliche elettive e sindacali
«Retribuzione figurativa accreditabile ai fini del riconoscimento dell'accredito figurativo per cariche pubbliche elettive e sindacali. Iscritti gestione privata. Chiarimenti». È il contenuto del messaggio n. 2733/2021 predisposto dall'Inps.

Composizione delle commissioni di concorso
Quali sono le cause di incompatibilità che gravano sui componenti delle commissioni di concorso con particolare attenzione al caso di esistenza di rapporti accademici tra i membri e i candidati? Un ottimo riassunto viene fornito nella sentenza n. 5058/2021 del Tar Campania:

• la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea a integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione prevista dall'articolo 51, del codice di procedura civile;
• la conoscenza personale e/o l'instaurazione di rapporti lavorativi e accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali;
• perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico (Consiglio di Stato, n. 4015/2013).