Fisco e contabilità

Copertura assicurativa, debiti commerciali, partecipate e Fpv: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Copertura assicurativa progettisti e verificatori

Fermo restando il generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo contabile, l’obbligo di copertura assicurativa dei dipendenti, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce norma speciale sopravvenuta rispetto all’articolo 3, comma 59, della legge n. 244/2007. Di conseguenza, tale divieto non si applica alla copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale del progettista e del verificatore dipendenti pubblici, nello svolgimento delle funzioni previste nell’allegato I.10, del Dlgs n. 36/2023, indipendentemente dal grado di colpa, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti da fatti dolosi. La deroga non si estende, tuttavia, ad altre forme di copertura assicurativa del dipendente non espressamente previste dalla legge.
Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 19/2025

Svincolo fondo garanzia debiti commerciali

Il secondo periodo del comma 863 dell’articolo 1 della legge 145/2018 va interpretato nel senso che il Fondo di garanzia debiti commerciali (Fgdc) accantonato nel risultato di amministrazione è liberato, in sede di rendiconto, nell’esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni previste dalle lettere a) e b) del comma 859 del medesimo articolo 1. In sostanza, le risorse accantonate al Fgdc nell’esercizio T, eventualmente sommate a quelle già accantonate nel corso degli esercizi precedenti, potranno essere liberate nell’esercizio T+1, a condizione che, al 31 dicembre dell’anno T, siano stati rispettati i requisiti relativi ai tempi di pagamento e alla riduzione dello stock di debito commerciale. La conclusione cui si perviene trova, altresì, conferma in una lettura “funzionale” dell’istituto: il Fgdc, infatti, si configura quale strumento di protezione dell’equilibrio finanziario dell’ente locale, operando attraverso l’imposizione di vincoli stringenti nei confronti degli enti inadempienti e fungendo da deterrente implicito nell’ambito della gestione delle risorse pubbliche.
Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 20/2025

Compenso amministratori società pubbliche

In difetto di un’espressa previsione di legge, il valore soglia individuato dall’articolo 4, comma 4, del Dl 95/2012, richiamato dall’articolo 11, comma 7, del Dlgs 175/2016, non può essere derogato e, conseguentemente, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di queste società non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013. La Sezione, pur riconoscendo che il riferimento alla spesa storica del 2013 risulta ormai anacronistico, come più volte osservato anche dalla giurisprudenza, non può che ribadire che resta preclusa una interpretazione derogatoria del richiamato limite di spesa, e che le esigenze di buon andamento e ragionevolezza prospettate dal Comune interrogante possono essere soddisfatte soltanto attraverso l’emanazione del decreto ministeriale, che determinasse in misura proporzionale i compensi degli organi societari in ragione dell’effettiva complessità della gestione, ovvero attraverso un intervento diretto del legislatore.Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 320/2025

Gestione Fpv

L’imputazione del fondo pluriennale vincolato (Fpv) su un solo esercizio potrebbe incidere sul profilo funzionale nella sua prospettiva di istituto giuscontabile a carattere «programmatorio e di controllo, volto a rappresentare e gestire, in modo responsabile e controllato, il divario temporale esistente tra il momento del reperimento delle entrate, di norma vincolate, e quello del loro utilizzo per il raggiungimento delle finalità istituzionali, legate all’esercizio delle funzioni fondamentali dell’Ente». Parimenti, secondo il Dlgs 118/2 011, lo scopo del fondo in argomento è quello di offrire copertura alle obbligazioni e agli impegni legittimamente assunti dall’ente territoriale in una prospettiva pluriennale volta alla conservazione delle risorse necessarie per far fronte, nel momento delle relative scadenze finanziarie, alle spese che ricadono su più esercizi.Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna - Deliberazione n. 126/2025

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