Personale

Copertura assicurativa dei dipendenti degli enti locali, dal 1° aprile le nuove regole

Possono essere assunte iniziative sulla responsabilità civile del personale che svolge attività in condizioni di piena autonomia o comunque con diretta di responsabilità verso l'esterno

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

L'ultima tornata contrattuale del comparto delle funzioni locali ha colto l'occasione per effettuare un intervento di restyling dell'istituto della copertura assicurativa a favore del personale dipendente, con la precipua finalità di garantire adeguata tutela ai lavoratori nelle situazioni in cui, per esigenze di servizio, sia chiesto loro di assumere particolari responsabilità.

La consapevolezza che per l'attuazione delle nuove regole, contenute nell'articolo 58 del contratto, sarebbe stato opportuno concedere agli enti locali un maggior lasso di tempo per la messa a regime (come l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o della disciplina regolamentare interna), ha indotto le parti a differirne l'applicazione (comma 10).

Pertanto, dal prossimo 1° aprile (entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale) le vecchie regole contenute nell'articolo 43 del contratto del 14 settembre 2000 finiranno definitivamente in soffitta.

L'articolo 58 effettua un'operazione di rimodulazione dell'istituto che in gran parte ricalca quella prevista per il personale del comparto delle funzioni centrali per il triennio 2019/2021, salvo le parti caratterizzanti i due diversi comparti.

Al suo interno viene contemplata la copertura assicurativa contro rischi in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, il cui utilizzo, come evidenziato nel comma 1, è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative, sempre limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

Di particolare interesse è la previsione del comma 6 che, con l'intento di garantire adeguata tutela al personale degli enti locali che assuma particolari responsabilità per esigenze di servizio, prevede che gli enti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per la specifica finalità e nel rispetto delle effettive capacità di spesa, assumono le necessarie iniziative, ivi compreso il patrocinio legale, per la copertura assicurativa della responsabilità civile del personale che svolge attività in condizioni di piena autonomia o comunque con assunzione diretta di responsabilità verso l'esterno.

Se da una parte il contratto del 16 novembre 2022 ha garantito un'ampia tutela ai dipendenti degli enti (al pari di quanto previsto per altri comparti) dall'altra ha alzato l'asticella del rischio di deresponsabilizzazione del personale dagli obblighi e doveri previsti dalla legge a loro carico (in particolare, gli oneri di diligenza nella prestazione lavorativa).

Un rischio reale che alla Corte dei conti è salto subito all'occhio in sede di certificato del contratto del 16 novembre 2022 (delibera n. 1/SSRRCO/CCN/2023, NT+ Enti locali & edilizia del 19 gennaio 2023).

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