Personale

Coronavirus - Polizia locale, indennità di ordine pubblico incompatibile con quella di servizi esterni

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Un riconoscimento per il personale delle polizie locali che, in questo periodo di emergenza, collabora con le Forze dell'ordine dello Stato nella gestione e nel controllo delle disposizioni emanate in materia di Covid-19. Ma l'applicazione pratica può ridurre il beneficio a pochi spiccioli.

La fonte normativa che consente l'attribuzione dell'indennità di ordine pubblico ai dipendenti degli enti locali inquadrati nell'area di vigilanza è rappresentata dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 7216/2020 ( si veda anche Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 23 marzo) , la quale estende una disposizione, l'articolo 10 del Dpr 164/2002 che ha, per ambito soggettivo, il personale delle amministrazioni statali. Seppur comprensibile l'intento, in luogo della circolare sarebbe stato opportuno un intervento normativo in materia.

L'indennità di ordine pubblico è prevista in due importi fissi: 26 euro per ogni turno di 4 ore giornaliere con attività svolta fuori sede e 13 euro con attività svolta in sede. Considerata l'estensione territoriale nella quale operano gli agenti della polizia locale, di norma l'importo dell'indennità spettante sarà quello in misura ridotta. Ma un altro presupposto deve essere realizzato per poter riconoscere il compenso in parola: l'attività di «servizi operativi esterni su strada», per la quale spetta l'indennità di ordine pubblico, deve essere disposta nell'ambito del potere di coordinamento esercitato ai Prefetti (articolo 4 del Dpcm 8 marzo 2020) e la cui pianificazione è concordata con i questori in sede di tavoli tecnici. Pertanto, se la prestazione viene decisa dal sindaco o da altro soggetto diverso dall'autorità statali sopra citate, l'indennità non compete. Quindi, è richiesta particolare attenzione alle amministrazioni locali nel riconoscimento del compenso in quanto lo stesso viene rimborsato dallo Stato. Per questo, entro il 10 del mese successivo, l'indennità di ordine pubblico deve essere rendicontata alle Prefetture, maggiorata dei contributi previdenziali e dell'Irap.

Ma un ostacolo può rendere vano lo sforzo di premiare il personale della vigilanza locale. La stessa circolare del ministero dell'Interno specifica che l'indennità di ordine pubblico è incompatibile con l'indennità di servizi esterni. Sicuramente il riferimento, in questa sede, deve essere ricondotto all'articolo 9 del Dpr 164/2002, per gli addetti alla Forze dell'ordine dello Stato. Ma il collegamento è immediato: la stessa incumulabilità deve essere riconosciuta con l'indennità di servizio esterno prevista dall'articolo 56-quinques del contratto sottoscritto per il comparto Funzioni Locali il 21 maggio 2018? In effetti, il presupposto di quest'ultima indennità è identificato nella prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza e, quindi, del tutto simile a quello dell'indennità di ordine pubblico. Per questo motivo, non dovrebbe stupire l'incompatibilità, considerato che, per principio generale, a fronte della medesima prestazione il dipendente non può ricevere due compensi distinti. Ma se così fosse, il beneficio economico si ridurrebbe a poche briciole: l'indennità di ordine pubblico, come detto, ammonta a 13 euro per turno di 4 ore giornaliere, mentre l'indennità di servizio esterno può assumere, come valore massimo giornaliero, 10 euro. La differenza è davvero esigua. Si rende necessario, quindi, un intervento dello stesso ministero che chiarisca questo aspetto, tutt'altro che irrilevante.

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