Personale

Corte dei conti, anche la mobilità entra nella base di calcolo per le progressioni

Per la magistratura contabile nessun arrotondamento sulle quote è possibile

di Gianluca Bertagna

La sezione regionale della Toscana della Corte dei conti prova a fare chiarezza sull'istituto delle progressioni verticali come previsto dall'articolo 22, comma 15, del Dlgs 75/2020, che ha riportato in vita l'opzione dell'avanzamento di carriera con concorsi interamente riservati a dipendenti interni della stessa amministrazione.

Nella deliberazione n. 34/2021 e nella deliberazione n. 35/2021, i magistrati contabili si occupano del calcolo della percentuale massima del 30% da destinare a questi posti e della possibilità di conteggiare, come base di calcolo, anche le assunzioni programmate e poi effettuate tramite mobilità e non solo tramite accesso dall'esterno.

Un primo motivo di incertezza da parte degli operatori risiede nella locuzione che richiede che il 30% dei posti massimi da destinare a procedure riservate vada calcolato per le assunzioni previste per ciascuna «categoria o area». Va qui ricordato che il termine "area" non si riferisce ai settori, uffici o strutture organizzative degli enti, ma al concetto di «categoria contrattuale» di inquadramento dei dipendenti, che in alcuni contratti prende appunto il nome di "area". La soluzione è quindi chiara: la percentuale si calcola non su tutti i posti previsti nel triennio 2020/2022, bensì su quelli previsti entro una singola categoria contrattuale.

Seconda questione: è possibile arrotondare questa quota? La magistratura contabile non ha alcun dubbio e fornisce una risposta tranciante: «Per quanto riguarda il tetto del 30%, lo stesso va considerato come limite massimo e invalicabile non suscettibile di arrotondamenti. Tale soluzione appare obbligata considerando il carattere eccezionale e derogatorio della norma in esame rispetto alla procedura ordinaria prevista dall'art. 52 del D.lgs. 165/2001». Per riservare un posto agli interni, quindi, occorrerà programmare quattro assunzioni.

Infine, la questione della base di calcolo. Se è vero che si debbono conteggiare le assunzioni previste nel Piano triennale dei fabbisogni per ciascuna categoria e fermo restando il divieto di arrotondamento, viene ora da chiedersi a quali tipologie di accesso si debba fare riferimento e quindi se, ad esempio, si possa considerare come assunzione anche l'entrata per mobilità prevista dall'articolo 30 del Dlgs 165/2001.

Mentre per le assunzioni tramite concorso oppure tramite lo scorrimento di graduatorie non c'è alcun dubbio che si tratti di nuovi dipendenti, la questione della mobilità ha un risvolto particolarmente interessante.

Secondo la Corte dei conti della Toscana la norma in esame individua la percentuale dei posti da coprire mediante procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, con generale riferimento ai posti destinati alle assunzioni previsti nei piani triennali dei fabbisogni, senza porre ulteriori specificazioni. I magistrati forniscono un esempio operativo: se i posti sono dieci, l'ente potrà coprire mediante progressione verticale tre di questi posti, essendo indifferente se i restanti sette posti vengano coperti con procedura di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del Dlgs 165/2001 (propedeutica all'indizione del concorso pubblico). È però necessaria la precisazione per la quale si giunge a tale conclusione a condizione di ritenere l'acquisizione di personale mediante mobilità una vera e propria nuova assunzione. Convincimento certo della Corte dei conti, questo, in quanto il personale trasferito entra nei ruoli della nuova Amministrazione producendo una spesa che incide sui limiti assunzionali dell'Ente, alla luce della non più vigente neutralità della mobilità per i Comuni e delle nuove regole stabilite dall'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©