Fisco e contabilità

Corte conti, così i pagamenti in ritardo «condannano» il responsabile della spesa

Punita la violazione dell'obbligo di accertamento preventivo di compatibilità dei programmi di pagamento

di Corrado Mancini

La violazione dell'obbligo di accertamento preventivo di compatibilità dei programmi di pagamento, con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica, da parte dei responsabili che adottano provvedimenti di impegno di spesa, comporta responsabilità disciplinare e amministrativa.

È quanto emerge dalla delibera della sezione regionale della Corte dei Conti del Veneto n. 167/2020, emessa a seguito di approfondimento istruttorio.

Dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, per evitare i ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica. La violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare e amministrativa. Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

Il rilievo della Corte assume maggior significato se messo in relazione alla condanna dell'Italia nella procedura d'infrazione UE n. 2014/2143, sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciata il 28 gennaio 2020 sulla causa C-122/18 – Commissione/Italia (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento). La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia per il ritardo nei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Sotto il profilo giuridico, la Corte ha dichiarato che l'articolo 4, paragrafi 3 e 4 della direttiva UE 2011/7/UE, deve essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di assicurare il rispetto effettivo da parte delle pubbliche amministrazioni dei termini di pagamento da esso previsti. La responsabilità delle Pa che non pagano nei termini previsti sorge in capo allo Stato Italiano.

Per ridurre il ritardo nei pagamenti della Pa, la legge di bilancio 2019 ha introdotto diverse misure finalizzate al contenimento dei tempi di pagamento, fra le quali, misure sanzionatorie (commi da 858 a 862) secondo le quali, a decorrere dal 2021, i Comuni che non rispettano i tempi di pagamento previsti per legge, o che non dimostrano la progressiva riduzione dello stock di debito commerciale scaduto, dovranno accantonare in bilancio un "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti.

In base all'articolo 3 del Dlgs 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, analiticamente stabiliti dall'articolo 4, comma 2 dello stesso Dlgs 231.

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