Corte dei conti, debutta il nuovo controllo sugli enti dissestati riportati nel radar del controllo finanziario
Il questionario si sofferma sulle modalità di contabilizzazione delle operazioni connesse alla riscossione dei residui attivi e al pagamento dei residui passivi di competenza dell'Osl
A partire dal bilancio di previsione 2023-25 i revisori dovranno inviare alla Corte dei conti, in una specifica sezione, un monitoraggio speciale per gli enti in dissesto. La novità è stata inserita nelle linee guida e nel questionario allegati alla deliberazione n. 7/2023 appena varata (si veda Nt+ Enti locali & edilizia del 19 maggio).
Le domande mirano innanzitutto a riportare nel radar del controllo finanziario gli enti dissestati, mettendo a disposizione delle Sezioni regionali di controllo un patrimonio informativo comune rappresentato dai dati generali relativi alla dichiarazione del dissesto e alla sua decorrenza, all'ultimo bilancio approvato, alla data di adozione ed approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato ed agli importi della massa attiva e passiva.
Il questionario si sofferma sulle modalità di contabilizzazione delle operazioni connesse alla riscossione dei residui attivi e al pagamento dei residui passivi di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione (Osl).
Viene poi richiesto di evidenziare le eventuali ambiguità che si possono essere determinate sulla competenza delle poste contabili tra Osl ed ente e le criticità nella definizione del quadro di riferimento del dissesto.
In caso di ricorso alla procedura semplificata sono analizzati i motivi che, anche prospetticamente, non consentono l'estinzione della massa passiva. Viene dunque chiesto all'organo di revisione di specificarne la causa, scegliendo tra le seguenti opzioni:
a) tempi troppo lunghi per la liquidazione dei debiti iscritti nella massa passiva;
b) accantonamento del 50% del debito non transatto dall'Osl e rimanente 50% a carico dell'ente locale che torna in bonis;
c) fondi ministeriali noti con tempi e importi in ritardo rispetto ai tempi di chiusura della procedura.
Se nella costruzione e gestione del bilancio stabilmente riequilibrato sono emerse ulteriori passività in grado di comprometterne l'equilibrio, occorre specificare le cause fra: a) debito fuori bilancio da sentenze; b) debiti fuori bilancio diversi dalle sentenze; c) passività pregresse (utenze, adeguamenti contrattuali eccetera); d) nuove esigenze della gestione.
Riguardo ai controlli periodici sull'andamento della gestione riferita al bilancio riequilibrato, approvato formalmente dal Ministro dell'Interno, i revisori devono riscontrare se gli stessi presentano aspetti di criticità rispetto alle prescrizioni previste dal decreto di approvazione piuttosto che rispetto al risultato finale della ricostituzione della sana gestione dell'ente. In caso di criticità occorre specificare se esiste il rischio potenziale che, alla chiusura del dissesto, si riversino sull'ente tornato in bonis rilevanti passività non sanate dal dissesto, con la possibilità di compromettere di nuovo l'equilibrio di bilancio.
I timori dei giudici riguardano in particolare il mantenimento dell'equilibrio del bilancio stabilmente riequilibrato, reso più difficile, da ultimo, dall'obbligo in capo agli enti di accantonare, in sede di approvazione del rendiconto 2022, un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 6-ter, del Dl 115/2022).
Le novità dello schema di parere Cndcec-Ancrel sul bilancio di previsione 2025/2027
di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel